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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36414/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite traeva origine da un procedimento monitorio promosso per il recupero di un credito garantito da contratti di fideiussione. Il debitore aveva eccepito in giudizio la nullità delle fideiussioni per asserito contrasto con la normativa antitrust. La Corte d’appello di Trieste aveva accolto l’impugnazione solo su altro capo della decisione di primo grado, ma aveva confermato il rigetto dell’eccezione di nullità delle fideiussioni. Avverso tale sentenza il debitore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, cui seguiva l’accettazione della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della resistente, rilevando la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha provveduto sulle spese, in ragione dell’adesione della controparte alla rinuncia. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia, se formalmente corretta e accettata dalla controparte, consente l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione

    In presenza di rinuncia rituale e accettazione, la Corte deve dichiarare estinto il processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    stante l’adesione di controparte alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese

    L’adesione della parte resistente alla rinuncia esclude la pronuncia sulle spese.

  • contributo unificato

    raddoppio del contributo unificato

    Il raddoppio non si applica all’estinzione del giudizio; è previsto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia effettuata nelle forme di legge e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata esclude di regola la pronuncia sulle spese di lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, ossia rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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