Cassazione Penale, Ordinanza n. 27915/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto correttamente disposta la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., poiché nel quinquennio di legge l'interessato aveva commesso un altro delitto con pena detentiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Dalla motivazione della Cassazione emerge che la revoca era stata disposta perché l'interessato, entro il termine quinquennale decorrente dall'irrevocabilità della condanna sospesa, aveva commesso un altro delitto per il quale gli era stata inflitta pena detentiva. Le deduzioni difensive sono state ritenute generiche e poco perspicue. Il ricorrente contestava dunque, in sostanza, la legittimità della revoca e la valutazione della ricorrenza del presupposto di legge.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1, c.p.
La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando il condannato commette, entro il termine quinquennale decorrente dall'irrevocabilità della condanna sospesa, un altro delitto per il quale sia inflitta pena detentiva.
Fonte della disciplina della revoca della sospensione condizionale della pena richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando, nel termine di legge decorrente dall'irrevocabilità della condanna sospesa, il beneficiario commette un ulteriore delitto punito con pena detentiva.
- In sede di legittimità, deduzioni difensive generiche o non specificamente confrontate con il dato documentale rilevante non sono idonee a scardinare la motivazione del provvedimento impugnato.
- Quando il ricorso si limita a contestazioni apodittiche a fronte di un presupposto legale documentalmente verificato, la Corte può dichiararlo inammissibile.
Come è indicizzato
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