Cassazione Penale, Ordinanza n. 24942/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva negato le attenuanti generiche e confermato il trattamento sanzionatorio, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 22/09/2025. I motivi erano due: con il primo si deduceva la violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo si lamentava un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio irrogato. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo tendeva, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, ed era comunque manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo sul difetto di resipiscenza, sulle dichiarazioni ritenute fantasiose e sulla marcata attitudine al delitto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione dei giudici di merito era stata giudicata adeguata.
Norme richiamate
Richiamato come parametro legale per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.
Richiamato come criterio legale per la commisurazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito impugnare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche quando il motivo, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle risultanze probatorie.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice di merito valorizzi elementi quali l'assenza di resipiscenza, la natura fantasiosa delle dichiarazioni dell'imputato e la sua attitudine a delinquere, senza evidenti illogicità.
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la graduazione degli aumenti o diminuzioni collegati alle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio non è configurabile quando la sentenza di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della quantificazione della pena.
Come è indicizzato
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