Cassazione Civile, Ordinanza n. 32124/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. La rinuncia accettata ha precluso l'esame del ricorso nel merito e, per la stessa ragione, non è stata pronunciata statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che, in sede rescissoria e in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso originario proposto dalla medesima società contro il consorzio di bonifica e l'agente della riscossione. Nelle more della trattazione in Cassazione, le parti principali del giudizio sono però giunte a un accordo transattivo; la ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso per cassazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, e il controricorrente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione e impedisce la pronuncia sulle spese nei termini indicati dalla norma richiamata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e rende improcedibile l'esame del gravame nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non procede alla decisione delle questioni devolute con il ricorso e, secondo il richiamo normativo effettuato, non emette pronuncia sulle spese nei casi in cui l'accettazione precluda tale statuizione.
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