Cassazione Penale, Ordinanza n. 14333/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., contestando la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Dal testo emerge che la Corte d'appello aveva ritenuto l'appello privo di specificità perché non si confrontava con le plurime ragioni della sentenza di primo grado, che aveva fondato la responsabilità sulle chiamate in correità del fratello, riscontrate, sulla aggravante delle persone riunite e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che il giudice d'appello può dichiarare inammissibile l'impugnazione anche quando i motivi difettino di specificità estrinseca, cioè quando non siano correlati alle ragioni poste a base della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'impugnazione deve essere specifica; la mancanza di correlazione tra i motivi di appello e le ragioni della decisione di primo grado può legittimare la declaratoria di inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'inammissibilità dell'appello può essere dichiarata quando i motivi non si confrontano in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata, integrando un difetto di specificità estrinseca.
- La specificità dei motivi di impugnazione richiede una critica argomentata delle singole ragioni poste a fondamento della decisione di merito; non è sufficiente una contestazione generica della condanna.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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