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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20329/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali, oltre al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una conferma in appello della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su quattro profili: 1) mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo che l'allontanamento sarebbe stato imposto da un urgente bisogno di cure mediche in ragione di uno stato ansioso-depressivo documentato da certificato medico; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., negate valorizzando precedenti penali remoti; 4) trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo perché, pur lievemente, superiore al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la credibilità dell'alibi sanitario per mancanza di riscontri e per la tempistica dell'accesso al nosocomio successiva al controllo delle forze dell'ordine; ha ritenuto il secondo e il terzo motivo infondati, osservando che la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità per le modalità della condotta, compiuta con la complicità dei familiari e con stratagemmi per costruire un alibi, e aveva correttamente negato elementi positivi per le attenuanti generiche, richiamando anche l'assenza di ravvedimento e i precedenti penali, incluso uno per evasione; ha infine rilevato che la Corte d'appello aveva già rideterminato la pena in senso favorevole all'imputato, motivando adeguatamente sul perché non potesse essere fissata al minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Reato di evasione dal luogo degli arresti domiciliari; la sentenza impugnata ne aveva confermato la condanna.

  • art. 54 c.p.

    La causa di giustificazione dello stato di necessità è stata esclusa perché il bisogno di cure mediche non risultava provato e non appariva credibile alla luce della sequenza temporale dei fatti.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione delle modalità della condotta, ritenute incompatibili con la non punibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di elementi positivi, per la mancanza di segni di ravvedimento e per i precedenti penali dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che non si confronti in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
  • La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede un serio riscontro probatorio del pericolo o dell'urgenza allegati; una giustificazione costruita solo ex post e smentita dalla tempistica dei fatti può essere legittimamente disattesa dal giudice di merito.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti modalità organizzate o artificiose, tali da escludere un disvalore minimo della vicenda.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate se il giudice valorizza elementi negativi concreti, quali la mancanza di ravvedimento e i precedenti penali, purché la motivazione sia coerente e non meramente apparente.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice può discostarsi dal minimo edittale purché motivi adeguatamente sulle ragioni della quantificazione della pena, anche quando la pena venga comunque ridotta rispetto alla decisione precedente.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieConsenso dell'avente diritto
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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