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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24185/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

È stata proposta una richiesta di correzione di errore materiale da parte di due soggetti costituiti parti civili nel procedimento definito con sentenza della Corte di cassazione. La questione riguardava la regolazione delle spese processuali: nel processo era presente anche il Ministero della Difesa quale responsabile civile, ma l'impugnazione contro la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze era stata proposta soltanto dagli imputati e non anche dal responsabile civile. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che dovesse essere corretta la statuizione sulle spese. La Corte ha invece ritenuto che, poiché il responsabile civile non aveva impugnato e aveva quindi prestato acquiescenza alla sentenza, non potesse configurarsi per esso una soccombenza nel giudizio di impugnazione; di conseguenza le spese della parte civile restavano a carico del solo imputato impugnante. I ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato le istanze/ricorsi di correzione di errore materiale, confermando che, nel caso in cui il responsabile civile non proponga impugnazione e quindi presti acquiescenza alla decisione, non può essere posto a suo carico il regolamento delle spese processuali in favore della parte civile; tali spese gravano sul solo imputato che abbia impugnato senza successo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La norma viene richiamata per porre a carico dei ricorrenti, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, l'acquiescenza del responsabile civile alla sentenza esclude che, nel giudizio di impugnazione promosso dal solo imputato e da questi infruttuosamente coltivato, possa configurarsi una sua soccombenza.
  • Quando il responsabile civile non esercita il proprio autonomo diritto di impugnazione, le spese della parte civile non possono essere poste a suo carico nel successivo giudizio, ma restano imputabili al solo imputato impugnante.
  • La correzione di errore materiale non può essere utilizzata per sovvertire il principio secondo cui il regime delle spese segue la posizione processuale di chi abbia effettivamente impugnato la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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