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Sentenza

Sentenza del 14/11/2016 n. 1996 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Impugnabilità diniego di interpello - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, rientrando per il 2012 tra le società non operative ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, aveva chiesto la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo mediante interpello disapplicativo. Sosteneva che oggettive situazioni, tra cui la crisi del settore immobiliare, la difficoltà di vendere gli immobili anche a prezzi ridotti e la natura non rappresentativa del canone di affitto di un ramo d'azienda, avessero reso impossibile conseguire i ricavi minimi presunti. Dopo il diniego dell'Agenzia, la società ne aveva chiesto l'annullamento, contestando anche il difetto di istruttoria, il contrasto della normativa con il diritto dell'Unione europea e la violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile e impugnabile il diniego di interpello disapplicativo, riconoscendo anche la giurisdizione del giudice tributario. Ha però respinto nel merito le contestazioni della società: la procedura d'infrazione europea richiamata era stata archiviata, la disciplina nazionale non violava il principio di proporzionalità e la società non aveva adeguatamente dimostrato, già in sede amministrativa, l'esistenza di situazioni oggettive non superabili con l'ordinaria diligenza imprenditoriale. La documentazione prodotta per la prima volta in giudizio non poteva integrare le carenze dell'istanza amministrativa. Pertanto, pur accogliendo l'appello principale sul tema dell'impugnabilità, la Commissione ha respinto il ricorso originario contro il diniego. L'appello incidentale dell'Agenzia è stato respinto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    "società non operative" e comma 4-bis sulla disapplicazione della disciplina antielusiva

    La disciplina sulle società di comodo opera sulla base di parametri presuntivi, ma consente al contribuente di chiedere la disapplicazione quando dimostri l'esistenza di oggettive situazioni che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi. La dimostrazione deve essere concreta e riferita alla situazione rappresentata all'Amministrazione.

  • Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973

    "le norme antielusive possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi"

    L'interpello disapplicativo richiede al contribuente di dimostrare preventivamente che, nel caso concreto, non possono verificarsi gli effetti elusivi presunti dalla legge.

  • Art. 19 del D.lgs. n. 546/1992

    La tassatività degli atti tipicamente impugnabili non impedisce l'impugnazione del diniego di interpello quando l'atto incide concretamente e negativamente sulla posizione fiscale del contribuente.

  • Art. 2 del D.lgs. n. 546/1992

    Sussiste la giurisdizione tributaria quando viene in rilievo un atto dell'Amministrazione finanziaria inerente a uno specifico rapporto d'imposta e idoneo a incidere sulla posizione sostanziale del contribuente.

  • Art. 56 del D.lgs. n. 546/1992

    Le censure non riproposte in appello si intendono rinunciate; nel caso concreto, il motivo relativo al difetto di istruttoria non è stato esaminato perché non riproposto.

  • D.lgs. n. 156/2015

    La sentenza segnala che, per il futuro e in base alla disciplina sopravvenuta, l'impugnabilità autonoma del diniego di interpello è stata esclusa o comunque regolata diversamente.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Il richiamo alla disciplina europea in materia IVA non è stato ritenuto decisivo, anche perché la procedura di infrazione invocata dalla società risultava archiviata e la normativa nazionale prevedeva strumenti di deroga e valutazioni specifiche.

  • Cassazione, Sez. V, sentenza n. 17010/2012

    È stata richiamata come precedente favorevole all'impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo, in ragione dell'interesse del contribuente a rimuovere una risposta negativa dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il diniego di un interpello disapplicativo può essere impugnabile quando produce un effetto concreto e negativo sulla posizione fiscale del contribuente, secondo l'orientamento giurisprudenziale applicabile ratione temporis; occorre però verificare la disciplina vigente al momento del ricorso, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 156/2015.
  • L'impugnazione non garantisce l'accoglimento nel merito: il contribuente deve dimostrare in modo specifico e documentato, già nell'istanza amministrativa, le circostanze oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi presunti.
  • La semplice crisi economica del settore, l'assenza di mercato o dichiarazioni generiche non sono normalmente sufficienti; servono elementi concreti, verificabili e riferiti alla singola attività, come tentativi documentati di vendita o locazione, prezzi praticati, comparabili di mercato, trattative, perizie e dati economici.
  • Il giudice deve valutare la situazione rappresentata all'Amministrazione nell'interpello. La produzione per la prima volta in giudizio di documenti o fatti essenziali non può generalmente sostituire una prova che avrebbe dovuto essere fornita nella fase amministrativa.
  • La disciplina sulle società non operative non è automaticamente sproporzionata o incompatibile con il diritto europeo se consente al contribuente di dimostrare le circostanze concrete che giustificano la disapplicazione.
  • Le questioni e i motivi non riproposti espressamente in appello possono considerarsi rinunciati; è quindi necessario riproporre puntualmente tutte le censure che si intendono mantenere.

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