Sentenza del 14/11/2016 n. 3016 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Redditometro - natura della presunzione di maggior reddito - relativa - è tale. Redditometro - prova contraria - individuazione di diversi criteri maggiormente attendibili - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione sintetica del reddito effettuata mediante redditometro, sostenendo l’inattendibilità dei criteri utilizzati e la loro non corrispondenza alla propria effettiva capacità contributiva. La questione riguardava anche la natura della presunzione derivante dall’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 e l’onere della prova contraria.
La decisione
La presunzione derivante dall’accertamento sintetico e dal redditometro è stata qualificata come relativa, non assoluta, e quindi superabile dal contribuente. Tuttavia, non è sufficiente limitarsi a contestare genericamente l’inattendibilità dei criteri applicati: occorre fornire elementi concreti e, se possibile, indicare parametri presuntivi alternativi, più attendibili e idonei a rappresentare la reale capacità contributiva. Il principio è collegato anche all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, relativo ai poteri istruttori del giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l’accertamento sintetico del reddito, compreso quello fondato sui criteri redditometrici. La presunzione di maggior reddito che ne deriva è relativa e può essere superata con prova contraria.
Art. 23 della Costituzione
La disciplina dell’accertamento sintetico e redditometrico è stata ritenuta compatibile con il principio di legalità dei prelievi tributari.
Sentenza della Corte costituzionale n. 328/2006
Ha riconosciuto la compatibilità costituzionale dell’accertamento sintetico e la natura relativa della presunzione di maggior reddito.
Art. 7 del d.lgs. n. 546/1992
Rileva per i poteri istruttori del giudice tributario e per la valutazione degli elementi probatori offerti dalle parti.
Massime di principio
- Il redditometro non determina automaticamente il reddito effettivo del contribuente: produce una presunzione relativa, che l’Amministrazione deve porre a base dell’accertamento e che il contribuente può contestare.
- La prova contraria deve essere concreta, specifica e riferita alle singole spese o disponibilità considerate nell’accertamento; una contestazione generica dei coefficienti o dei criteri non è normalmente sufficiente.
- È opportuno dimostrare l’esistenza di redditi esenti, soggetti a ritenuta, patrimoni precedenti, finanziamenti, liberalità o altre fonti lecite che spieghino le spese contestate.
- Quando si sostiene che i criteri redditometrici non rappresentano la reale capacità contributiva, è utile proporre dati, documenti o parametri alternativi più attendibili, anziché limitarsi a negare la validità del metodo utilizzato.
- In assenza di una prova alternativa credibile e documentata, l’accertamento redditometrico può essere confermato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 106 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 1996 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 1997 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 2984 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 2991 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 nov 2016Sentenza del 14/11/2016 n. 2996 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →