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Sentenza

Sentenza del 14/11/2016 n. 3016 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Redditometro - natura della presunzione di maggior reddito - relativa - è tale. Redditometro - prova contraria - individuazione di diversi criteri maggiormente attendibili - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la determinazione sintetica del reddito effettuata mediante redditometro, sostenendo l’inattendibilità dei criteri utilizzati e la loro non corrispondenza alla propria effettiva capacità contributiva. La questione riguardava anche la natura della presunzione derivante dall’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 e l’onere della prova contraria.

La decisione

La presunzione derivante dall’accertamento sintetico e dal redditometro è stata qualificata come relativa, non assoluta, e quindi superabile dal contribuente. Tuttavia, non è sufficiente limitarsi a contestare genericamente l’inattendibilità dei criteri applicati: occorre fornire elementi concreti e, se possibile, indicare parametri presuntivi alternativi, più attendibili e idonei a rappresentare la reale capacità contributiva. Il principio è collegato anche all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, relativo ai poteri istruttori del giudice tributario.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l’accertamento sintetico del reddito, compreso quello fondato sui criteri redditometrici. La presunzione di maggior reddito che ne deriva è relativa e può essere superata con prova contraria.

  • Art. 23 della Costituzione

    La disciplina dell’accertamento sintetico e redditometrico è stata ritenuta compatibile con il principio di legalità dei prelievi tributari.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 328/2006

    Ha riconosciuto la compatibilità costituzionale dell’accertamento sintetico e la natura relativa della presunzione di maggior reddito.

  • Art. 7 del d.lgs. n. 546/1992

    Rileva per i poteri istruttori del giudice tributario e per la valutazione degli elementi probatori offerti dalle parti.

Massime di principio

  • Il redditometro non determina automaticamente il reddito effettivo del contribuente: produce una presunzione relativa, che l’Amministrazione deve porre a base dell’accertamento e che il contribuente può contestare.
  • La prova contraria deve essere concreta, specifica e riferita alle singole spese o disponibilità considerate nell’accertamento; una contestazione generica dei coefficienti o dei criteri non è normalmente sufficiente.
  • È opportuno dimostrare l’esistenza di redditi esenti, soggetti a ritenuta, patrimoni precedenti, finanziamenti, liberalità o altre fonti lecite che spieghino le spese contestate.
  • Quando si sostiene che i criteri redditometrici non rappresentano la reale capacità contributiva, è utile proporre dati, documenti o parametri alternativi più attendibili, anziché limitarsi a negare la validità del metodo utilizzato.
  • In assenza di una prova alternativa credibile e documentata, l’accertamento redditometrico può essere confermato.

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