Sentenza del 14/11/2016 n. 1997 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazione cartella e/o ruolo conosciuti attraverso l'estratto di ruolo rilasciato al contribuente dal concessionario della riscossione - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento e/o il ruolo di cui aveva avuto conoscenza esclusivamente tramite l'estratto di ruolo richiesto e rilasciato dal concessionario della riscossione. La questione riguardava l'ammissibilità dell'impugnazione in assenza della notificazione formale della cartella e il carattere tassativo o meno dell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.lgs. 546/1992.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l'ammissibilità dell'impugnazione. La conoscenza della cartella o del ruolo acquisita mediante l'estratto di ruolo è sufficiente a consentire al contribuente di contestare il rapporto tributario risultante dagli atti dell'Amministrazione. L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.lgs. 546/1992 non è stata ritenuta tassativa, poiché non può impedire la tutela giurisdizionale del contribuente quando questi abbia avuto effettiva conoscenza della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non è tassativo e non preclude l'impugnazione della cartella o del ruolo quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione.
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare una cartella o un ruolo anche se non gli sono stati formalmente notificati, purché ne abbia avuto conoscenza effettiva tramite un estratto di ruolo.
- L'estratto di ruolo può costituire il presupposto per contestare direttamente la pretesa tributaria risultante dagli atti dell'Amministrazione.
- L'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.lgs. 546/1992 va interpretato in modo non formalistico e non può limitare il diritto di difesa.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare la data di rilascio dell'estratto di ruolo, il contenuto della pretesa e i termini applicabili per l'impugnazione.
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