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Sentenza

Sentenza del 14/11/2016 n. 2991 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRES - cartella di pagamento - rateazione - ritardo garanzia fideiussoria istituto di credito - è tale - condotta negligente del contribuente - non sussiste - facoltà di rateazione - decadenza - non è imputabile al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva versato in ritardo la prima rata necessaria per accedere alla rateazione di un debito IRES, poiché la garanzia fideiussoria richiesta dalla legge era stata rilasciata tardivamente dall'istituto di credito. La questione riguardava se tale ritardo fosse imputabile a negligenza della contribuente e comportasse la decadenza dalla facoltà di rateazione.

La decisione

La decadenza dalla rateazione è stata ritenuta non imputabile alla contribuente. Il ritardo è stato considerato giustificato dalle lungaggini dell'intermediario finanziario, cui la contribuente si era tempestivamente rivolta per ottenere la garanzia fideiussoria. La sua condotta è stata quindi ritenuta diligente, poiché aveva dimostrato di essersi adoperata per adempiere alla prescrizione di legge; la perdita del beneficio della rateazione non poteva pertanto derivare automaticamente dal ritardo non dipendente dalla sua volontà.

Norme richiamate

  • Artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 462/1997

    Le disposizioni disciplinano gli istituti collegati al pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli fiscali e le relative modalità, compresa la possibilità di rateazione e gli adempimenti necessari per beneficiarne.

  • Art. 10, comma 13-decies, del d.l. n. 201/2011

    La norma rileva in materia di rateazione e garanzia fideiussoria; la sua applicazione deve essere coordinata con il principio secondo cui la decadenza dal beneficio non è imputabile al contribuente quando il ritardo dipende da cause a lui non riferibili e sia stata dimostrata la sua concreta diligenza.

Massime di principio

  • La decadenza da un beneficio fiscale collegata al mancato rispetto di un termine non dovrebbe essere applicata in modo automatico quando il ritardo dipende da un soggetto terzo e il contribuente dimostra di essersi attivato tempestivamente.
  • Per invocare una causa non imputabile è necessario documentare le iniziative intraprese, le richieste presentate all'intermediario, le tempistiche della procedura e l'assenza di inerzia del contribuente.
  • Le lungaggini dell'istituto di credito possono giustificare il ritardo nella prestazione della garanzia fideiussoria, purché il contribuente abbia agito con diligenza e abbia adempiuto appena possibile.
  • La tutela non opera in presenza di semplice disorganizzazione o mancata conoscenza degli adempimenti: occorre provare un impedimento concreto, esterno e non prevedibile o comunque non evitabile con l'ordinaria diligenza.
  • In situazioni analoghe, l'interpretazione deve bilanciare il rispetto dei termini fiscali con il principio di non imputabilità, evitando che il contribuente perda la rateazione per ritardi materialmente causati dall'intermediario incaricato.

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