Ordinanza n. 70/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza italiana, nonché il relativo preavviso di rigetto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Brescia del 18 novembre 2025, notificato il 19 marzo 2026, con cui è stata dichiarata inammissibile la sua istanza di acquisto della cittadinanza italiana, nonché il preavviso di rigetto del 2 maggio 2024 e gli atti presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha adottato un ulteriore decreto, in data 15 giugno 2026, con cui ha revocato il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento delle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale, sostenendo che il documento la cui mancata disponibilità aveva determinato l'inammissibilità fosse stato trasmesso agli uffici prefettizi già il 6 maggio 2024. L'Amministrazione ha invece affermato di avere conosciuto il documento soltanto il 28 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la revoca del decreto di inammissibilità ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito sul ricorso. Non ha tuttavia definito la questione relativa alle spese, poiché occorre verificare se il documento fosse stato effettivamente allegato alla PEC trasmessa alla Prefettura il 6 maggio 2024. La ricevuta di avvenuta consegna prodotta dal ricorrente attesta l'invio di una PEC recante come oggetto o allegato un diploma di scuola media superiore, ma non appare sufficiente a dimostrare l'effettiva presenza del documento nella comunicazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., il giudice ha assegnato alle parti trenta giorni per depositare memorie e ogni documento utile, precisando che l'inerzia processuale costituirà argomento di prova. La decisione sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
Consente al giudice di disporre incombenti istruttori per acquisire elementi utili alla decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per chiarire se il documento rilevante fosse stato effettivamente allegato alla PEC del 6 maggio 2024.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio del provvedimento amministrativo impugnato determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, ma non esclude la necessità di valutare la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese.
- La ricevuta di avvenuta consegna di una PEC che indica genericamente la trasmissione di un documento non dimostra necessariamente, da sola, l'effettiva presenza dell'allegato; tale circostanza può richiedere la produzione del messaggio telematico integrale e degli ulteriori elementi tecnici disponibili.
- Nel giudizio amministrativo il giudice può assegnare alle parti un termine per depositare memorie e documenti utili alla decisione su una specifica questione istruttoria, avvertendo che l'inerzia potrà essere valutata come argomento di prova.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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