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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11588/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato la sentenza d'appello per più ragioni. Per Roccazzella: (i) carenza dell'elemento soggettivo del reato di falso (contestando la motivazione sulla volontarietà della falsa attestazione); (ii) mancanza della qualifica di incaricato di pubblico servizio per il legale rappresentante del Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) e quindi inesistenza del falso in atto pubblico fidefacente; (iii) errata qualificazione giuridica con richiesta di riconoscimento della fattispecie non aggravata (art. 476, primo comma) perché i C.A.A. svolgerebbero solo controlli formali; (iv) censura sul giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravante e sul diniego della sospensione condizionale della pena, per non aver valutato positivamente la condotta processuale e per la lontana precedente condanna. Per Fascetto: censura per omissione nella sentenza di appello della revoca della confisca (anche per equivalente) e per difformità rispetto alla proposta di concordato, poiché nella proposta era dichiarata la disponibilità a rinunciare a crediti verso l'AGEA che avrebbero dovuto compensare o assorbire gli effetti economici del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere manifestamente infondati o non consentiti. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: (i) per il delitto di falso ideologico (art. 479 c.p.) è sufficiente il dolo generico (volontarietà e consapevolezza della falsità), e la falsa attestazione di un accertamento mai compiuto è dolosa; (ii) la condotta del legale rappresentante del C.A.A. può integrare il falso ideologico in atto pubblico fidefacente (art. 476, secondo comma) quando, per convenzione e attribuzione di funzioni dall'AGEA, il C.A.A. svolge funzioni pubbliche e gli atti hanno fede privilegiata; (iii) la proposta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. riguarda i motivi di appello e non può estendersi a questioni non devolute alla Corte territoriale (quale la revoca di una confisca che non era oggetto di appello); (iv) la confisca obbligatoria ex art. 648-quater c.p. non poteva essere invece riesaminata in cassazione se non era stata dedotta nei motivi di appello. Conseguentemente, restano ferme le determinazioni di merito: la condanna di Roccazzella per i reati contestati (art. 110, 479, 476, secondo comma) e la decisione di appello su Fascetto (concordato, riconoscimento delle circostanze attenuanti e riduzione della pena a tre anni e quattro mesi e multa di euro 5.500,00). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Il delitto di falso ideologico richiede il dolo generico: è sufficiente la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione; non è necessario l'animus nocendi o decipiendi; la falsa attestazione di un accertamento mai compiuto è dolosa.

  • art. 476, secondo comma, cod. pen.

    L'aggravante per il falso in atto pubblico fidefacente si realizza anche quando l'atto è formato da soggetti del C.A.A. qualificati come incaricati di pubblico servizio e gli atti hanno fede privilegiata per effetto di funzioni trasferite dall'AGEA.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; applicato per delineare la partecipazione di più soggetti nelle condotte contestate.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La proposta di concordato in sede d'appello riguarda i motivi contenuti nell'atto d'impugnazione; il concordato non può vincolare la Corte su questioni non devolute (es. revoca di confisca non dedotta in appello).

  • art. 648-quater cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto di reati come quelli indicati (art. 648-ter); la Corte ha rilevato che l'eventuale confisca obbligatoria non è stata oggetto di impugnazione e non poteva essere introdotta ex novo in cassazione.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Prevede i reati di ricettazione/impiego di proventi illeciti da cui può derivare la confisca; richiamato in relazione alla confisca disposta dal primo grado.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. e) e comma 3

    Regola i motivi di ricorso per cassazione e l'ammissibilità: la Corte ha ritenuto inammissibili motivi nuovi o manifestamente infondati; i motivi introdotti per la prima volta in cassazione sono inammissibili (comma 3).

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Conferma il divieto di introdurre in cassazione novità che interrompono la catena devolutiva; la questione della confisca non potendo essere posta per la prima volta in cassazione, resta esclusa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità: applicata per il versamento di euro 3.000,00.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena: la somma delle pene precedenti e attuali supera i limiti previsti, giustificando il diniego.

  • art. 62-bis, 133, 164 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti e al calcolo della pena; la Corte territoriale ha motivato la valutazione di equivalenza tra attenuanti e aggravante in modo non arbitrario.

Massime di principio

  • Per il falso ideologico (art. 479 c.p.) è sufficiente il dolo generico: è penalmente rilevante la conoscenza e volontà della falsa attestazione, specialmente quando l'accertamento non è mai stato compiuto.
  • I soggetti che, per convenzione e attribuzione di funzioni pubbliche (es. C.A.A. con attribuzioni dall'AGEA), svolgono attività di certificazione possono essere qualificati come incaricati di pubblico servizio e i loro atti avere fede privilegiata, configurando la fattispecie aggravata di falso in atto pubblico fidefacente (art. 476 c.p.).
  • Le proposte di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) si riferiscono ai motivi già dedotti nell'impugnazione; non possono essere utilizzate per introdurre questioni non devolute alla Corte territoriale (es. revoca di confische obbligatorie non appellate).
  • Questioni non sollevate nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: ciò interrompe la catena devolutiva e determina l'inammissibilità (artt. 606, 609 c.p.p.).
  • Le decisioni del giudice di merito sulla comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti sono sindacabili in Cassazione solo se frutto di arbitrarietà o illogicità; una motivazione congrua che spieghi l'equivalenza è sufficiente.
  • La precedente condanna, anche se remota, incide sul diritto alla sospensione condizionale della pena se la somma delle pene supera i limiti di legge (art. 163 c.p.).

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