Cassazione Penale, Sentenza n. 11588/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato la sentenza d'appello per più ragioni. Per Roccazzella: (i) carenza dell'elemento soggettivo del reato di falso (contestando la motivazione sulla volontarietà della falsa attestazione); (ii) mancanza della qualifica di incaricato di pubblico servizio per il legale rappresentante del Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) e quindi inesistenza del falso in atto pubblico fidefacente; (iii) errata qualificazione giuridica con richiesta di riconoscimento della fattispecie non aggravata (art. 476, primo comma) perché i C.A.A. svolgerebbero solo controlli formali; (iv) censura sul giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravante e sul diniego della sospensione condizionale della pena, per non aver valutato positivamente la condotta processuale e per la lontana precedente condanna. Per Fascetto: censura per omissione nella sentenza di appello della revoca della confisca (anche per equivalente) e per difformità rispetto alla proposta di concordato, poiché nella proposta era dichiarata la disponibilità a rinunciare a crediti verso l'AGEA che avrebbero dovuto compensare o assorbire gli effetti economici del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere manifestamente infondati o non consentiti. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: (i) per il delitto di falso ideologico (art. 479 c.p.) è sufficiente il dolo generico (volontarietà e consapevolezza della falsità), e la falsa attestazione di un accertamento mai compiuto è dolosa; (ii) la condotta del legale rappresentante del C.A.A. può integrare il falso ideologico in atto pubblico fidefacente (art. 476, secondo comma) quando, per convenzione e attribuzione di funzioni dall'AGEA, il C.A.A. svolge funzioni pubbliche e gli atti hanno fede privilegiata; (iii) la proposta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. riguarda i motivi di appello e non può estendersi a questioni non devolute alla Corte territoriale (quale la revoca di una confisca che non era oggetto di appello); (iv) la confisca obbligatoria ex art. 648-quater c.p. non poteva essere invece riesaminata in cassazione se non era stata dedotta nei motivi di appello. Conseguentemente, restano ferme le determinazioni di merito: la condanna di Roccazzella per i reati contestati (art. 110, 479, 476, secondo comma) e la decisione di appello su Fascetto (concordato, riconoscimento delle circostanze attenuanti e riduzione della pena a tre anni e quattro mesi e multa di euro 5.500,00). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il delitto di falso ideologico richiede il dolo generico: è sufficiente la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione; non è necessario l'animus nocendi o decipiendi; la falsa attestazione di un accertamento mai compiuto è dolosa.
art. 476, secondo comma, cod. pen.
L'aggravante per il falso in atto pubblico fidefacente si realizza anche quando l'atto è formato da soggetti del C.A.A. qualificati come incaricati di pubblico servizio e gli atti hanno fede privilegiata per effetto di funzioni trasferite dall'AGEA.
Regola il concorso di persone nel reato; applicato per delineare la partecipazione di più soggetti nelle condotte contestate.
La proposta di concordato in sede d'appello riguarda i motivi contenuti nell'atto d'impugnazione; il concordato non può vincolare la Corte su questioni non devolute (es. revoca di confisca non dedotta in appello).
Prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto di reati come quelli indicati (art. 648-ter); la Corte ha rilevato che l'eventuale confisca obbligatoria non è stata oggetto di impugnazione e non poteva essere introdotta ex novo in cassazione.
Prevede i reati di ricettazione/impiego di proventi illeciti da cui può derivare la confisca; richiamato in relazione alla confisca disposta dal primo grado.
comma 1, lett. e) e comma 3
Regola i motivi di ricorso per cassazione e l'ammissibilità: la Corte ha ritenuto inammissibili motivi nuovi o manifestamente infondati; i motivi introdotti per la prima volta in cassazione sono inammissibili (comma 3).
Conferma il divieto di introdurre in cassazione novità che interrompono la catena devolutiva; la questione della confisca non potendo essere posta per la prima volta in cassazione, resta esclusa.
Consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità: applicata per il versamento di euro 3.000,00.
Stabilisce i limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena: la somma delle pene precedenti e attuali supera i limiti previsti, giustificando il diniego.
art. 62-bis, 133, 164 cod. pen.
Richiamati in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti e al calcolo della pena; la Corte territoriale ha motivato la valutazione di equivalenza tra attenuanti e aggravante in modo non arbitrario.
Massime di principio
- Per il falso ideologico (art. 479 c.p.) è sufficiente il dolo generico: è penalmente rilevante la conoscenza e volontà della falsa attestazione, specialmente quando l'accertamento non è mai stato compiuto.
- I soggetti che, per convenzione e attribuzione di funzioni pubbliche (es. C.A.A. con attribuzioni dall'AGEA), svolgono attività di certificazione possono essere qualificati come incaricati di pubblico servizio e i loro atti avere fede privilegiata, configurando la fattispecie aggravata di falso in atto pubblico fidefacente (art. 476 c.p.).
- Le proposte di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) si riferiscono ai motivi già dedotti nell'impugnazione; non possono essere utilizzate per introdurre questioni non devolute alla Corte territoriale (es. revoca di confische obbligatorie non appellate).
- Questioni non sollevate nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: ciò interrompe la catena devolutiva e determina l'inammissibilità (artt. 606, 609 c.p.p.).
- Le decisioni del giudice di merito sulla comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti sono sindacabili in Cassazione solo se frutto di arbitrarietà o illogicità; una motivazione congrua che spieghi l'equivalenza è sufficiente.
- La precedente condanna, anche se remota, incide sul diritto alla sospensione condizionale della pena se la somma delle pene supera i limiti di legge (art. 163 c.p.).
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