Ordinanza n. 2247/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento prot. n. GSEWEB-P20250931602 del 14.11.2025 (doc. 1), inviato tramite pec alla ricorrente quale titolare della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV100236, comprensivo dell'installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 850,00 kW, nel Comune di Lecce (LE), con cui il GSE ne ha disposto l'esclusione; di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi compresi: - i decreti dipartimentali nn. 402 e 403 del 17.10.2025 della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (PIF) del Dipartimento Energia del MASE (docc. 2 e 3), pubblicati in data 12.11.2025, di approvazione delle graduatorie “Registri” e “Aste” di cui all'Avviso pubblico per l'iscrizione ai registri ed alle aste di cui al D.M. n. 436 del 22.12.2023, pubblicato con Decreto del Direttore del Dipartimento Energia del MASE n. 251 del 31.05.2024, dopo la riapertura dei termini disposta con decreto dipartimentale n. 123 del 27.03.2025 del MASE; e, in particolare, degli elenchi di cui alla Tabella B allegata al d.d. n. 402/25 (doc. 2) ed alla Tabella A allegata al d.d. n. 403/25 (doc. 3), concernenti rispettivamente i progetti non ammessi ai “Registri” e quelli ammessi alle “Aste”, nella parte in cui il progetto della ricorrente è presente nella prima mentre non risulta inserito nella seconda; - e, per quanto occorrer possa (nella parte ambigua ed in contrasto con il D.M. n. 436/2023 e le Regole Operative di cui al d.d. MASE n. 233/2024), il Manuale Utente del Portale Agrivoltaico pubblicato dal GSE nella sua ultima versione del 27.03.2025 (doc. 4). nonché per la condanna del GSE, stante l'impossibilità tecnica di realizzare l'impianto entro il termine decadenziale del 30.06.2026 stabilito dal D.M. n. 149/2025 (che ha modificato, sul punto, il D.M. n. 436/2023), al risarcimento danni in favore della ricorrente per la mancata erogazione del contributo a fondo perduto e degli incentivi sulla produzione di energia elettrica per anni 20.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione da una procedura PNRR per l’ammissione a contributo in conto capitale e tariffa incentivante per un impianto agrivoltaico, nonché graduatorie ministeriali e Manuale Utente del Portale Agrivoltaico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE ha escluso il progetto agrivoltaico identificato dal codice AGRV100236, relativo a un impianto da 850 kW nel Comune di Lecce, dalla procedura per l’accesso al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante finanziati nell’ambito del PNRR. Sono stati impugnati anche i decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie dei Registri e delle Aste, nella parte in cui il progetto è stato inserito tra quelli non ammessi ai Registri e non è stato inserito tra quelli ammessi alle Aste, nonché il Manuale Utente del Portale Agrivoltaico, deducendone l’ambiguità e il contrasto con la disciplina ministeriale e con le Regole Operative. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per la mancata erogazione del contributo e degli incentivi ventennali, assumendo l’impossibilità tecnica di realizzare l’impianto entro il termine decadenziale del 30 giugno 2026. L’ordinanza non esamina nel merito tali censure, rilevando esclusivamente che il ricorso era stato notificato a uno solo dei controinteressati utilmente collocati nella graduatoria dell’asta.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi al contributo e individuati negli elenchi oggetto di impugnativa, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GSE, ritenendo oggettivamente difficile e particolarmente onerosa la notificazione ordinaria in ragione dell’elevato numero dei controinteressati. La pubblicazione deve contenere l’indicazione dell’autorità giudiziaria e del numero di ruolo, della ricorrente e dell’amministrazione intimata, il testo integrale del ricorso, l’individuazione nominativa di tutti i controinteressati mediante allegazione degli elenchi, nonché gli estremi dell’ordinanza autorizzativa. Il GSE deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un attestato della pubblicazione e predisporre sulla home page il collegamento alla sezione “atti di notifica”. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi 10 giorni; l’inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso. Gli eventuali costi della pubblicazione sono posti a carico della ricorrente, previa documentazione da parte del GSE. La trattazione del ricorso è stata rinviata all’udienza pubblica del 5 maggio 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
Consente, in presenza di una difficoltà oggettiva nella notificazione ordinaria, di procedere alla notificazione per pubblici proclami ai controinteressati.
Fondamento dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi.
D.M. n. 436 del 22.12.2023
Disciplina ministeriale della procedura per l’accesso ai registri e alle aste relative agli incentivi per gli impianti agrivoltaici, richiamata nell’oggetto dell’impugnazione.
D.M. n. 149/2025
Ha modificato il termine decadenziale per la realizzazione dell’impianto, indicato dalla ricorrente nel 30 giugno 2026.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo incide sulla posizione di una pluralità elevata di beneficiari collocati utilmente in una graduatoria, tutti tali soggetti devono essere considerati controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando la notificazione ordinaria sia oggettivamente difficile e particolarmente onerosa per l’elevato numero dei destinatari, purché la pubblicazione conservi natura effettivamente notificatoria e individui nominativamente i controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami non può ridursi a una comunicazione generica o a un mero mezzo di pubblicità: devono essere pubblicati il ricorso integrale, il provvedimento autorizzativo e gli elenchi nominativi dei destinatari, così da rendere effettivo il contraddittorio.
- Il giudice può prescrivere che la pubblicazione per pubblici proclami resti disponibile sul sito istituzionale dell’amministrazione sino alla definizione del giudizio, con attestazione della data di pubblicazione e collegamento facilmente accessibile dalla home page.
- L’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice amministrativo deve essere eseguita entro il termine perentorio fissato nell’ordinanza, con successivo deposito della prova degli adempimenti; l’inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso.
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