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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02822/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da uno studio professionale per compensi asseritamente dovuti per prestazioni rese in favore della controparte. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata rigettata in primo grado e l'opponente condannato anche alle spese e alla responsabilità aggravata; le somme erano state poi riscosse dallo studio in sede esecutiva. Successivamente, però, la Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo, condannando lo studio alla rifusione delle spese dei due gradi. A quel punto la parte che aveva pagato ha chiesto invano la restituzione delle somme, ha ottenuto un nuovo decreto ingiuntivo per la ripetizione e lo studio vi si è opposto, domandando la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa dell'esito del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello. Il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione; contro tale ordinanza è stato proposto regolamento di competenza, deducendo: (1) l'assenza dei presupposti per la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., perché tra il giudizio di cassazione sulla sentenza che ha revocato il decreto e il giudizio di opposizione al decreto restitutorio non esisterebbe un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica; (2) in subordine, la nullità dell'ordinanza per motivazione contraddittoria.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di riforma, perché manca un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica idoneo a giustificare la sospensione. Il diritto alla restituzione sorge infatti automaticamente per effetto della riforma della sentenza ex art. 336 c.p.c. ed è azionabile subito, anche con ricorso monitorio, a prescindere dall'ulteriore sviluppo del giudizio di impugnazione. Per effetto dell'accoglimento, è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Genova, con termine di tre mesi per la riassunzione. La resistente è stata condannata alle spese del procedimento di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    la sospensione facoltativa presuppone un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra i giudizi; tale presupposto manca quando si controverte della restituzione di somme già pagate in esecuzione di una sentenza riformata.

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma della sentenza di primo grado fa sorgere il diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione riformata.

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per la costituzione della parte resistente nel regolamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della memoria della resistente nel procedimento camerale.

  • art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014

    "qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile"

    nei procedimenti di regolamento di competenza, aventi ad oggetto solo questioni processuali e non l'intera controversia, la liquidazione va riferita al valore indeterminabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso per la restituzione di somme già pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata non è sospendibile ex art. 337, comma 2, c.p.c. per la sola pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza di appello.
  • La restituzione delle somme eseguite in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva e successivamente riformata nasce automaticamente dalla riforma stessa, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., e può essere richiesta immediatamente, anche con procedimento monitorio.
  • Ai fini della sospensione facoltativa, non basta la semplice connessione tra i procedimenti: occorre un effettivo rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, che non sussiste quando il diritto azionato è autonomo e attuale rispetto all'esito del giudizio di impugnazione pendente.
  • La domanda restitutoria conseguente alla riforma della sentenza di merito ha autonomia funzionale e mira a ripristinare rapidamente la situazione patrimoniale anteriore alla decisione riformata; perciò non deve attendere la definizione definitiva del giudizio sull'impugnazione.
  • Nei giudizi di regolamento di competenza o di sospensione, la liquidazione delle spese può essere effettuata considerando il valore della controversia come indeterminabile, perché il processo riguarda solo una questione processuale e non l'intera pretesa sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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