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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46275/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le imputazioni riguardano dodici ipotesi di reato (associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, autoriciclaggio, ecc.). Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) mancanza o apparente carenza di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura, senza considerare sviluppi processuali e la risalenza dei precedenti; (2) carenza di motivazione sulla proporzionalità della misura rispetto al tempo e agli sviluppi processuali; (3) carenza di motivazione sulla gradualità, atteso che il carcere sarebbe extrema ratio; (4) carenza di verifica ex ante della disponibilità e adeguatezza del braccialetto elettronico (gradualità rafforzata, art. 375, comma 3-bis cod. proc. pen.); (5) assenza di motivazione perché l'ordinanza sarebbe sovrapponibile testualmente a quella adottata per altro imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il limite del riesame in appello (controllo della correttezza giuridica e della motivazione in relazione ad eventuali fatti nuovi) e ha ritenuto i motivi del ricorrente generici, reiterativi e aspecifici. I giudici di merito hanno motivato in dettaglio la persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e soprattutto di recidiva), richiamando la gravità e la professionalità delle condotte, la reiterazione nel tempo, i precedenti penali e specifici elementi fattuali (tra cui l'acquisizione di una società in crisi con modalità predatorie). È stato inoltre ritenuto che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non sarebbero idonei a impedire la commissione dei reati tramite strumenti informatici né a scongiurare efficacemente il rischio di fuga o di reiterazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato come quadro normativo dei pericoli cautelari (pericolo di fuga, di recidiva, inquinamento delle prove); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la persistenza di tali pericula in concreto.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare: il Tribunale ha fondato il rigetto anche richiamando il precedente provvedimento di rigetto ex art. 299.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato per definire la funzione del Tribunale in sede di appello (riesame) dell'ordinanza di rigetto: il giudice di appello controlla la correttezza giuridica e la motivazione rispetto a fatti nuovi, senza riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura.

  • art. 375, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Riferito come parametro di 'gradualità rafforzata' che impone valutazione caso per caso circa l'adeguatezza di misure alternative (anche in concreto verificando la disponibilità e l'efficacia del braccialetto elettronico); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano comunque valutato tali aspetti e motivato l'inefficacia degli strumenti non detentivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Operativa per la condanna alle spese e per il versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e con profili di colpa nell'impugnazione; la Corte ha applicato tale sanzione determinando l'importo in Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In appello avverso il rigetto di una richiesta di sostituzione della custodia cautelare, il giudice è limitato a verificare la correttezza giuridica e la motivazione rispetto a fatti nuovi specifici; non procede a un nuovo esame integrale della sussistenza delle esigenze cautelari.
  • Le censure generiche, ripetitive o non specifiche sui punti della motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare fatti nuovi, concreti e rilevanti che modifichino apprezzabilmente il quadro cautelare.
  • La gravità dei reati, la reiterazione di condotte analoghe nel tempo, i precedenti specifici e un modus operandi organizzato e professionale possono giustificare la permanenza della custodia cautelare anche se sono richieste misure alternative.
  • L'applicazione del braccialetto elettronico o di altre misure non detentive può risultare insufficiente quando i reati possono essere commessi mediante strumenti informatici o quando esistono seri indizi di capacità e disponibilità del soggetto a eludere i controlli; in tali casi il giudice deve motivare specificamente l'inidoneità delle misure alternative al caso concreto.
  • La duplicazione di parti motivazionali tra provvedimenti adottati per imputati coinvolti in fatti sostanzialmente analoghi non è di per sé indice di motivazione assente o illogica, purché la valutazione sulle circostanze analoghe sia adeguatamente argomentata.

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