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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4509/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 27/05/2016 (irrevocabile il 20/03/2017) per mancato adempimento alle obbligazioni civili. Il ricorrente deduceva vizi di notifica: il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la notifica ad un indirizzo estero (Spagna) per invitarlo ad eleggere domicilio; tuttavia la lettera non sarebbe mai stata materialmente notificata al Lumini (busta restituita), l'indirizzo sulla busta non coinciderebbe con quello del certificato anagrafico prodotto, e la notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. non avrebbe potuto sanare la mancata notifica alla residenza certificata

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Dal fascicolo esecutivo risultava che la raccomandata inviata all'indirizzo estero non era stata ritirata dal destinatario; il ricorrente non contestava tale fatto nel ricorso. Pertanto non è stata provata l'omessa notifica. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni potevano essere eseguite mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.169, comma 1 (ultima parte). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunto vizio procedurale; la Corte non ha ritenuto fondata la dedotta violazione in assenza di prova dell'omessa notifica

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai termini e modalità dell'impugnazione; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato dal difensore per sostenere che la notifica al difensore non sanava la mancata notifica all'imputato nella sua residenza estera; la Corte osserva però che non essendo stato eletto domicilio le notificazioni potevano essere eseguite al difensore secondo l'ermeneutica applicata

  • art. 169, comma 1 cod. proc. pen.

    Interpretazione favorevole alla validità della notifica al difensore: in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, il codice consente la consegna al difensore (ultima parte del comma) e dunque la notifica è ritenuta regolare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per il versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Se il fascicolo processuale documenta l'invio di una raccomandata e risulta che il destinatario non l'ha ritirata, il semplice rilievo del ricorrente circa la mancata ricezione è insufficiente se non accompagnato da prova contraria
  • In assenza di una dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio da parte dell'imputato, le notificazioni possono essere effettuate al difensore e sono valide ai fini del procedimento
  • Chi contesta la regolarità di una notifica deve specificare e provare l'omessa o difettosa consegna; l'assenza di tale prova può rendere la censura inammissibile o manifestamente infondata
  • Per evitare conseguenze negative (es. revoca di benefici o inammissibilità dei rimedi), l'imputato residente all'estero deve provvedere a comunicare chiaramente un domicilio nel territorio dello Stato o assicurarsi che le notifiche dirette vengano effettivamente ricevute
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di spese e somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato ai sensi delle norme procedurali

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