Cassazione Penale, Sentenza n. 1792/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale specifica. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) trasferimento di immobili nel 2010 al fratello Antonio Versaci a prezzo molto inferiore e con attestazione notarile di pagamento ritenuta falsa, sostenendo che al momento della vendita lo stato d'insolvenza non si era ancora manifestato; 2) compravendita con la nipote Valentina Versaci, con prezzo non introiettato nelle casse sociali ma distribuito fra i soci-creditori, deducendo assenza di volontà di pregiudicare i creditori (in subordine configurazione di bancarotta preferenziale ex art.216, comma 3 l.f.); 3) prelievi dai conti societari contestati ma, secondo il ricorrente, pagamenti abituali in contanti e addebiti quantificati diversamente dal curatore; 4) presunti canoni di locazione incassati dall'imputato non provati e sovente immobili dati in comodato; 5) distrazione di beni iscritti nel libro cespiti e veicoli societari basata, a suo dire, su elementi generici non riferibili al ricorrente; 6) omissione di aggiornamento dei libri contabili dovuta all'inattività della società e a ragioni organizzative, con richiesta di riconduzione a bancarotta semplice per irregolarità documentale; 7) mancata concessione delle attenuanti generiche, con rilevanza del fatto che l'imputato non avrebbe conseguito profitto personale dai fatti a differenza del fratello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti costituiscano contestazioni della valutazione delle prove e della motivazione della Corte d'appello, non errori di interpretazione o applicazione del diritto come richiesto dall'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; pertanto il rimedio era improcedibile. In ogni caso la Corte ha giudicato la motivazione di merito completa, coerente e ragionevole, richiamando elementi quali l'inattività della società dal 2009, il bilancio 2009 con debiti per euro 628.059,00 e la manifestazione dello stato di insolvenza almeno dal 2007. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La Corte ricorda che il rimedio per cassazione con questo vizio è riservato a errori di interpretazione o applicazione della legge penale, non alla mera critica della valutazione probatoria o della motivazione di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite formale ai motivi di ricorso, per la riproduzione nelle parti necessarie del motivo impugnatorio
art. 216, comma 3, legge fallimentare
Norma richiamata dal ricorrente per prospettare una diversa qualificazione (bancarotta fraudolenta preferenziale); la Corte ha valutato però che i fatti rientravano nella fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale alla luce della prova
norme sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
legge fallimentare e relative fattispecie penali
La Corte ha interpretato che la sottrazione di beni, il trasferimento a prezzo non congruo e la falsa attestazione documentale, se posti in essere con conoscenza dello stato di crisi/insolvenza, integrano la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è il luogo per contestare la valutazione delle prove: nel ricorso per cassazione ex art. 606, lett. b) va indicato un errore di diritto concreto, non una semplice diversità di apprezzamento probatorio
- Trasferimenti di beni a parenti a prezzo non congruo o con attestazioni false possono integrare bancarotta fraudolenta se si dimostra che al momento dell'operazione l'amministratore era a conoscenza dello stato di insolvenza o che lo stato di crisi era già manifestato
- La destinazione del prezzo di vendita ai soci-creditori non scalfisce automaticamente la configurazione del reato: è rilevante se l'operazione ha sottratto garanzie ai creditori e se il pagamento non è entrato nelle casse sociali
- La mancata tenuta o aggiornamento dei libri contabili può integrare reato documentale quando l'omissione sia idonea a rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, specie nei tre anni antecedenti il fallimento
- Per ottenere attenuanti generiche occorre dimostrare elementi concreti (assenza di profitto, collaborazione effettiva, repentinità del ravvedimento); la mera affermazione di non aver tratto profitto può non essere sufficiente se la condotta complessiva dimostra dolo o consapevolezza del pregiudizio ai creditori
- In sede di impugnazione è utile concentrare i motivi su profili di diritto ben circostanziati (errata interpretazione normativa, contraddizioni logico-giuridiche nella motivazione) anziché riproporre integralmente le difese di merito già valutate
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