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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1792/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale specifica. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) trasferimento di immobili nel 2010 al fratello Antonio Versaci a prezzo molto inferiore e con attestazione notarile di pagamento ritenuta falsa, sostenendo che al momento della vendita lo stato d'insolvenza non si era ancora manifestato; 2) compravendita con la nipote Valentina Versaci, con prezzo non introiettato nelle casse sociali ma distribuito fra i soci-creditori, deducendo assenza di volontà di pregiudicare i creditori (in subordine configurazione di bancarotta preferenziale ex art.216, comma 3 l.f.); 3) prelievi dai conti societari contestati ma, secondo il ricorrente, pagamenti abituali in contanti e addebiti quantificati diversamente dal curatore; 4) presunti canoni di locazione incassati dall'imputato non provati e sovente immobili dati in comodato; 5) distrazione di beni iscritti nel libro cespiti e veicoli societari basata, a suo dire, su elementi generici non riferibili al ricorrente; 6) omissione di aggiornamento dei libri contabili dovuta all'inattività della società e a ragioni organizzative, con richiesta di riconduzione a bancarotta semplice per irregolarità documentale; 7) mancata concessione delle attenuanti generiche, con rilevanza del fatto che l'imputato non avrebbe conseguito profitto personale dai fatti a differenza del fratello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti costituiscano contestazioni della valutazione delle prove e della motivazione della Corte d'appello, non errori di interpretazione o applicazione del diritto come richiesto dall'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; pertanto il rimedio era improcedibile. In ogni caso la Corte ha giudicato la motivazione di merito completa, coerente e ragionevole, richiamando elementi quali l'inattività della società dal 2009, il bilancio 2009 con debiti per euro 628.059,00 e la manifestazione dello stato di insolvenza almeno dal 2007. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La Corte ricorda che il rimedio per cassazione con questo vizio è riservato a errori di interpretazione o applicazione della legge penale, non alla mera critica della valutazione probatoria o della motivazione di merito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato come limite formale ai motivi di ricorso, per la riproduzione nelle parti necessarie del motivo impugnatorio

  • art. 216, comma 3, legge fallimentare

    Norma richiamata dal ricorrente per prospettare una diversa qualificazione (bancarotta fraudolenta preferenziale); la Corte ha valutato però che i fatti rientravano nella fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale alla luce della prova

  • norme sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale

    legge fallimentare e relative fattispecie penali

    La Corte ha interpretato che la sottrazione di beni, il trasferimento a prezzo non congruo e la falsa attestazione documentale, se posti in essere con conoscenza dello stato di crisi/insolvenza, integrano la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è il luogo per contestare la valutazione delle prove: nel ricorso per cassazione ex art. 606, lett. b) va indicato un errore di diritto concreto, non una semplice diversità di apprezzamento probatorio
  • Trasferimenti di beni a parenti a prezzo non congruo o con attestazioni false possono integrare bancarotta fraudolenta se si dimostra che al momento dell'operazione l'amministratore era a conoscenza dello stato di insolvenza o che lo stato di crisi era già manifestato
  • La destinazione del prezzo di vendita ai soci-creditori non scalfisce automaticamente la configurazione del reato: è rilevante se l'operazione ha sottratto garanzie ai creditori e se il pagamento non è entrato nelle casse sociali
  • La mancata tenuta o aggiornamento dei libri contabili può integrare reato documentale quando l'omissione sia idonea a rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, specie nei tre anni antecedenti il fallimento
  • Per ottenere attenuanti generiche occorre dimostrare elementi concreti (assenza di profitto, collaborazione effettiva, repentinità del ravvedimento); la mera affermazione di non aver tratto profitto può non essere sufficiente se la condotta complessiva dimostra dolo o consapevolezza del pregiudizio ai creditori
  • In sede di impugnazione è utile concentrare i motivi su profili di diritto ben circostanziati (errata interpretazione normativa, contraddizioni logico-giuridiche nella motivazione) anziché riproporre integralmente le difese di merito già valutate

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