Cassazione Civile, Ordinanza n. 29769/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione di supplementi di pensione erogati dall'INPS, gestione ex ENPALS, con riferimento al criterio di calcolo della cd. quota B del trattamento pensionistico di un lavoratore dello spettacolo. In primo grado era stata accolta solo parzialmente la domanda della pensionata; il tribunale aveva inoltre ritenuto operante una decadenza per i ratei maturati oltre il triennio precedente la domanda giudiziale. La Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione, escludendo che nel calcolo della quota B si dovesse applicare il massimale/tetto di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, come richiamato dalla disciplina successiva. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il limite di retribuzione giornaliera pensionabile resti applicabile anche alla quota B delle pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo. La controricorrente ha resistito e ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione, in rapporto alla legge delega n. 335/1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato, in continuità con precedente giurisprudenza, che per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, non si computano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997. Ha escluso che tale tetto sia stato abrogato espressamente o per incompatibilità dalle norme successive, e ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte resistente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare il merito attenendosi al principio affermato. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971
Il limite di retribuzione giornaliera pensionabile ivi previsto continua ad applicarsi, anche dopo gli interventi normativi successivi, nel calcolo della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo per la parte eccedente il tetto fissato dalla norma.
Non determina l'abrogazione del limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 per incompatibilità; la disciplina va letta in coerenza con la permanenza del massimale pensionabile.
È richiamato come disposizione modificativa del regime della retribuzione giornaliera pensionabile, ma non come norma idonea a eliminare il tetto originario.
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
Nel testo è richiamato dal giudice di merito per la questione di decadenza, ma la Cassazione non si sofferma su tale profilo perché decide la controversia sul diverso tema del criterio di calcolo della pensione.
art. 2, comma 22, lett. a, L. n. 335 del 1995
La censura di incostituzionalità fondata su questa norma è respinta: la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni erogate.
art. 38 Cost.
È richiamato per ribadire che il sistema previdenziale può prevedere limiti e meccanismi non strettamente corrispettivi, purché sia assicurata una certa proporzionalità e non sia compromessa la finalità di tutela previdenziale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge nella determinazione della quota B pensionistica.
Massime di principio
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo resta applicabile il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale originaria, salvo che una norma successiva lo abroghi espressamente o per incompatibilità, evenienza qui esclusa.
- Il rinvio a norme successive che disciplinano il calcolo pensionistico non comporta, di per sé, l'eliminazione del tetto alla retribuzione pensionabile quando tale limite sia strutturalmente coerente con l'assetto complessivo del sistema speciale.
- La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non esige una corrispondenza rigorosamente matematica tra base contributiva e base pensionabile; è sufficiente che il sistema mantenga un equilibrio complessivo e una adeguata tutela previdenziale.
- Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la soluzione interpretativa contestata sia già stata ritenuta compatibile dalla Corte costituzionale e si inserisca in un sistema previdenziale speciale complessivamente più favorevole rispetto a quello generale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29678/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29680/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29683/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29689/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29705/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29733/2024 del 19/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →