Cassazione Civile, Sentenza n. 4241/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento irrogato in data 23/09/2022 dal Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con censure principali: (1) nullità del provvedimento per incompetenza dell'organo che ha intimato il recesso e violazione del principio di terzietà (si contestava che il licenziamento non fosse stato intimato da un ufficio terzo e specializzato - UPD - e che il Direttore generale non fosse competente); (2) mancata formazione della volontà dell'UPD all'interno dell'organo collegiale: la fase istruttoria e la contestazione sarebbero state svolte dall'UPD ma il provvedimento finale era sottoscritto solo dal Direttore generale, senza delibera o manifestazione interna riconducibile all'UPD. La ricorrente ha inoltre contestato l'uso del principio iura novit curia in riferimento a un d.P.C.M. (n.84/2015) e richiamato la modifica normativa successiva (d.lgs. n.75/2017) che, a suo avviso, avrebbe inciso sulla competenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché: (i) l'erronea individuazione dell'organo titolare del potere disciplinare incide sulla legittimità della sanzione solo se emerge che non siano state assicurate le garanzie difensive che l'ufficio terzo e specializzato mira a realizzare (interpretazione conforme ai commi 9-bis e 9-ter dell'art.55-bis d.lgs. n.165/2001 e alla giurisprudenza della Cassazione); nella fattispecie il giudice del merito ha accertato la terzietà dell'organo che ha intimato il licenziamento e l'assenza di compressione delle garanzie difensive; (ii) quanto alla formazione vs manifestazione della volontà degli organi collegiali, la Corte ha confermato il principio per cui la formazione della volontà avviene all'interno dell'organo mentre la manifestazione esterna può avvenire in persona del rappresentante, sicché l'atto sottoscritto dal rappresentante è valido e la mera firma del Direttore generale non comporta automaticamente nullità ove risulti che la volontà si sia formata correttamente nell'organo. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (euro 4.500,00 per compensi oltre oneri).
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n.165/2001
La Corte interpreta che le disposizioni limitano l'ambito automatico della nullità per vizi nell'individuazione dell'organo disciplinare: la nullità della sanzione opera solo se è provato che le garanzie difensive non sono state effettivamente assicurate
d.lgs. n.75/2017
Rilevato come modifica rilevante della disciplina del procedimento disciplinare; la Corte afferma che la sua applicazione richiede valutazione concreta e non determina automaticamente la nullità se non vi è pregiudizio alle garanzie
d.P.C.M. n.84 del 15 giugno 2015
Utilizzato in sede di merito per sostenere la competenza del Direttore generale in forza della rappresentanza dell'ufficio; la Corte ricorda che si tratta di fonte regolamentare la cui applicazione può essere considerata nel quadro organizzativo concreto
artt. 416, 112, 113 cod. proc. civ.
Richiamati dalla ricorrente in relazione al principio iura novit curia e al divieto di decisioni ultra o extra petita; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte che attiene alla risoluzione di questioni di diritto non dedotte in concreto e ha confermato la corretta valutazione del merito
art. 1418 cod. civ.
Richiamato in riferimento alla discutibile produzione di nullità assoluta di atti amministrativi: la Corte osserva che la disciplina vigente non conduce automaticamente alla nullità ex art.1418 se non ricorrono gli effetti presupposti
art. 2697 cod. civ.
Riferito all'onere della prova: la Corte sottolinea che l'amministrazione deve dimostrare, se rilevante, le condizioni che giustificano la competenza dell'organo che ha emesso il provvedimento
art. 2607 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente ma la Corte non ne riconosce rilievo decisivo nella fattispecie rispetto alla formazione della volontà collegiale
d.P.R. n.115/2002
art.13 comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art.13
Massime di principio
- La nullità del provvedimento disciplinare per incompetenza dell'organo interno non è automatica: occorre dimostrare che l'assetto organizzativo abbia concretamente compromesso le garanzie difensive del dipendente (art.55-bis d.lgs.165/2001, commi 9-bis/9-ter).
- La distinzione tra formazione e manifestazione della volontà degli organi collegiali è cruciale: anche se l'atto è sottoscritto dal rappresentante esterno, è valida la decisione se risulta che la volontà è stata effettivamente formata nell'organo collegiale secondo le regole interne.
- I regolamenti interni (es. d.P.C.M.) possono essere rilevanti per definire competenze organizzative, ma non sostituiscono una valutazione concreta sull'effettivo rispetto delle garanzie procedurali.
- L'onere della prova circa circostanze fattuali rilevanti (es. assenza di qualifica dirigenziale del capo della struttura) grava sull'amministrazione quando tale circostanza è decisiva per legittimare l'operato di un diverso dirigente.
- Le censure di carattere processuale che attengono a questioni di diritto non possono essere trasformate in contestazioni di fatto: il ricorso deve porre in modo specifico le questioni rilevanti per consentire la valutazione in cassazione.
- In casi analoghi, il ricorso per vizi procedurali deve documentare concretamente il pregiudizio alle garanzie difensive per avere probabilità di successo; meri rilievi formali sulla firma del provvedimento sono generalmente insufficienti.
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