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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21514/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere (applicata il 17/09/2022) per i reati contestati ai capi A) e B) commessi il 19/12/2021 ad Avellino. Il ricorrente deduceva: 1) mancata attualizzazione della misura cautelare e vizio di motivazione, posto il consistente lasso di tempo di detenzione; 2) omissione di valutazione circa l'idoneità degli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico, come misura meno afflittiva idonea ad attenuare le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si era formato un giudicato cautelare e che la revoca della misura poteva essere disposta solo se sopravvenivano elementi di novità processuale idonei a mutare "in melius" il quadro indiziario. Ha confermato che il mero decorso del tempo, in assenza di segni di resipiscenza o altri elementi nuovi, è irrilevante ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari. Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame che ha mantenuto la custodia carceraria per la gravità dei fatti, la pericolosità dell'indagato e l'assenza di elementi che rendessero adeguati gli arresti domiciliari o l'ausilio del braccialetto elettronico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Disciplina l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e richiede che, per la revoca, intervengano elementi di novità processuale tali da giustificare una rivalutazione della misura; la Corte ha richiamato questo articolo per affermare che il ricorso non conteneva novità idonee a mutare il quadro cautelare.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che regola la rinnovazione dell'istruttoria e la possibilità di pronunce intermedie; la Corte ha osservato che rispetto alla pronuncia ex art. 309 non erano emersi elementi nuovi utili alla richiesta difensiva.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Prevede la rivalutazione del compendio indiziario in presenza di fatti nuovi; la Corte ha richiamato la necessità che gli elementi sopravvenuti possano essere valorizzati ex art. 310 per modificare il giudizio cautelare.

  • artt. 275 e 299 cod. proc. pen.

    Combinato disposto utile per la verifica del permanere delle condizioni che giustificarono l'adozione della misura; la Corte ha indicato che il giudice deve valutare dinamicamente l'adeguatezza della misura alla luce di elementi sopravvenuti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, del versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente a euro tremila.

  • art. 94 comma 1-ter cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali alla sentenza; la Corte ha ordinato gli adempimenti di cancelleria previsti.

Massime di principio

  • La revoca o la sostituzione di una misura cautelare già diventata definitiva in primo grado richiede l'emersione di elementi di novità processuale che, valutati congiuntamente a quelli originari, modifichino in senso favorevole il quadro indiziario; le semplici critiche agli stessi elementi già esaminati non sono idonee.
  • Il mero decorso del tempo in detenzione non costituisce, di per sé, causa sufficiente per attenuare la misura cautelare; occorrono invece elementi concreti che attestino l'attenuazione della pericolosità (es. segni di resipiscenza, comportamento nuovo e stabile, nuove prove che ridimensionino le esigenze cautelari).
  • La gravità delle condotte e l'assenza di segni di ravvedimento possono rendere inadeguati anche strumenti tecnologici come il braccialetto elettronico; il giudice deve motivare la scelta del regime custodiale rispetto a misure alternative, valutando il rischio di recidiva e la pericolosità sociale.
  • In sede di istanza di revoca l'onere della prova di novità rilevante grava sulla difesa: occorre indicare fatti o elementi processuali sopravvenuti non già deduzioni rivolte a rimettere in discussione la valutazione indiziaria originaria senza novità concrete.
  • Le pronunce di merito (es. del Tribunale del riesame) sono suscettibili di sindacato in Cassazione solo nei limiti delle ragioni di diritto e della correttezza di motivazione; un motivo generico o ricorsivo sulla mancata rivalutazione senza elementi nuovi è destinato a essere dichiarato inammissibile.

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