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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3165/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si trattava di impugnazioni avverso l'ordinanza che aveva annullato per due capi la misura cautelare (corruzione, capi D ed E) e confermato la custodia per associazione per delinquere (capo A), falso ideologico (capo Q) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1, capo W). Il PM impugnava l'annullamento delle corruzioni contestando una valutazione «parcellizzata» e lacunosa degli elementi indiziari. Caratozzolo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge: (1) sul capo Q (art. 479 c.p.) contestava errata lettura delle intercettazioni e carenza di prova della falsità del diploma/attestato; (2) sul capo W (autoriciclaggio) denunciava motivazione generica e manca l'indicazione di concrete condotte di impiego/occultamento dei proventi illeciti; (3) sul reato associativo contestava l'assenza di elementi che provassero il suo ruolo di promotore/organizzatore; (4) contestava le esigenze cautelari in generale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica. Ha invece accolto il ricorso di Caratozzolo in parte: ha ritenuto fondati i motivi relativi al capo Q (falso ideologico), al capo W (autoriciclaggio) e al ruolo associativo, valutando la motivazione del Tribunale di merito carente e talvolta travisante le intercettazioni. Per tali profili ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame, con indicazione di verificare concretamente la sussistenza di gravi indizi relativamente alla falsità del titolo, alle concrete modalità di impiego/occultamento di proventi e all'effettiva partecipazione/ruolo nell'associazione. È dunque prevista una nuova valutazione del Tribunale alla luce dei rilievi della Corte. Si rileva altresì che il giudice di merito aveva già escluso gli indizi di corruzione relativi a Piscitelli.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen. (falso ideologico)

    La Corte ha richiamato la necessità di una prova specifica e non meramente indiziaria della falsità del documento: le intercettazioni isolate non bastano a dimostrare che il diploma sia stato rilasciato senza frequentazione o esami. Non si può caricare l'onere della prova sulla difesa in modo tale da imporre al ricorrente di provare un fatto negativo; il giudice deve valutare e ricercare elementi diretti che attestino la falsità.

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    Per configurare l'autoriciclaggio è richiesta la prova di specifiche condotte di impiego, trasferimento o occultamento dei proventi illeciti: la motivazione generica che si limita a richiamare una rete societaria o la menzione di 'soldi gestiti' è insufficiente. Serve individuare atti concreti e collegarli ai proventi illeciti per dimostrare la dissimulazione e non il semplice godimento personale.

Massime di principio

  • Per il falso ideologico relativo a titoli di studio, le intercettazioni da sole sono spesso insufficienti: il PM deve portare elementi documentali diretti (iscrizioni, registri d'esame, atti amministrativi, riscontri) che dimostrino l'assenza del percorso formativo.
  • Il giudice non può ribaltare indebitamente sull'imputato l'onere di provare un fatto negativo; occorre che l'accusa fornisca elementi concreti che giustifichino il sospetto prima di pretendere una smentita probatoria.
  • Per l'autoriciclaggio è necessaria una ricostruzione fattuale delle operazioni di impiego/trasferimento/occultamento dei proventi illeciti: la mera esistenza di strutture societarie complesse o riferimenti vaghi a somme non giustificano la misura cautelare per questo reato.
  • Per contestare il ruolo di "organizzatore/promotore" in un'associazione è richiesto dimostrare atti concreti di coordinamento e direzione (p.es. disposizioni operative, distribuzione di compiti, movimentazioni economiche riferibili all'attività associativa), non semplici conversazioni che esprimono intenzioni o conoscenze dei fatti.
  • I ricorsi del pubblico ministero devono essere specifici e individuare con chiarezza gli errori di fatto e di diritto dell'ordinanza impugnata; critiche generiche o aspecifiche rischiano l'inammissibilità.
  • Se la motivazione del giudice di merito è generica o travisa elementi probatori, la Corte può ordinare il rinvio per una rivalutazione puntuale, indicando i punti che richiedono accertamento probatorio supplementare.

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