Cassazione Penale, Sentenza n. 3165/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si trattava di impugnazioni avverso l'ordinanza che aveva annullato per due capi la misura cautelare (corruzione, capi D ed E) e confermato la custodia per associazione per delinquere (capo A), falso ideologico (capo Q) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1, capo W). Il PM impugnava l'annullamento delle corruzioni contestando una valutazione «parcellizzata» e lacunosa degli elementi indiziari. Caratozzolo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge: (1) sul capo Q (art. 479 c.p.) contestava errata lettura delle intercettazioni e carenza di prova della falsità del diploma/attestato; (2) sul capo W (autoriciclaggio) denunciava motivazione generica e manca l'indicazione di concrete condotte di impiego/occultamento dei proventi illeciti; (3) sul reato associativo contestava l'assenza di elementi che provassero il suo ruolo di promotore/organizzatore; (4) contestava le esigenze cautelari in generale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica. Ha invece accolto il ricorso di Caratozzolo in parte: ha ritenuto fondati i motivi relativi al capo Q (falso ideologico), al capo W (autoriciclaggio) e al ruolo associativo, valutando la motivazione del Tribunale di merito carente e talvolta travisante le intercettazioni. Per tali profili ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame, con indicazione di verificare concretamente la sussistenza di gravi indizi relativamente alla falsità del titolo, alle concrete modalità di impiego/occultamento di proventi e all'effettiva partecipazione/ruolo nell'associazione. È dunque prevista una nuova valutazione del Tribunale alla luce dei rilievi della Corte. Si rileva altresì che il giudice di merito aveva già escluso gli indizi di corruzione relativi a Piscitelli.
Norme richiamate
art. 479 cod. pen. (falso ideologico)
La Corte ha richiamato la necessità di una prova specifica e non meramente indiziaria della falsità del documento: le intercettazioni isolate non bastano a dimostrare che il diploma sia stato rilasciato senza frequentazione o esami. Non si può caricare l'onere della prova sulla difesa in modo tale da imporre al ricorrente di provare un fatto negativo; il giudice deve valutare e ricercare elementi diretti che attestino la falsità.
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
Per configurare l'autoriciclaggio è richiesta la prova di specifiche condotte di impiego, trasferimento o occultamento dei proventi illeciti: la motivazione generica che si limita a richiamare una rete societaria o la menzione di 'soldi gestiti' è insufficiente. Serve individuare atti concreti e collegarli ai proventi illeciti per dimostrare la dissimulazione e non il semplice godimento personale.
Massime di principio
- Per il falso ideologico relativo a titoli di studio, le intercettazioni da sole sono spesso insufficienti: il PM deve portare elementi documentali diretti (iscrizioni, registri d'esame, atti amministrativi, riscontri) che dimostrino l'assenza del percorso formativo.
- Il giudice non può ribaltare indebitamente sull'imputato l'onere di provare un fatto negativo; occorre che l'accusa fornisca elementi concreti che giustifichino il sospetto prima di pretendere una smentita probatoria.
- Per l'autoriciclaggio è necessaria una ricostruzione fattuale delle operazioni di impiego/trasferimento/occultamento dei proventi illeciti: la mera esistenza di strutture societarie complesse o riferimenti vaghi a somme non giustificano la misura cautelare per questo reato.
- Per contestare il ruolo di "organizzatore/promotore" in un'associazione è richiesto dimostrare atti concreti di coordinamento e direzione (p.es. disposizioni operative, distribuzione di compiti, movimentazioni economiche riferibili all'attività associativa), non semplici conversazioni che esprimono intenzioni o conoscenze dei fatti.
- I ricorsi del pubblico ministero devono essere specifici e individuare con chiarezza gli errori di fatto e di diritto dell'ordinanza impugnata; critiche generiche o aspecifiche rischiano l'inammissibilità.
- Se la motivazione del giudice di merito è generica o travisa elementi probatori, la Corte può ordinare il rinvio per una rivalutazione puntuale, indicando i punti che richiedono accertamento probatorio supplementare.
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