Ordinanza n. 2019/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di dimissioni dall'85° Corso per Allievi VV.FF. per superamento del numero massimo di assenze
Esito
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, deducendo sostanzialmente gli stessi vizi già proposti in primo grado contro il decreto con cui il Ministero dell'Interno aveva dichiarato le sue dimissioni dall'85° Corso per Allievi VV.FF., in ragione del superamento del numero massimo di assenze consentito dal d.lgs. n. 127/2018. In via preliminare, il Consiglio di Stato ha rilevato che la notifica dell'appello era stata effettuata a un indirizzo PEC errato dell'Avvocatura dello Stato, diverso da quello risultante dai Registri di Giustizia e abilitato alla ricezione degli atti giudiziari.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi d'appello. Ha ritenuto che la notificazione dell'appello all'indirizzo PEC errato dell'Avvocatura dello Stato fosse nulla e, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, ha disposto la rimessione in termini dell'appellante per la rinnovazione della notifica. È stato assegnato, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notifica dell'appello. Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo all'udienza pubblica del 1° ottobre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale fonte del limite massimo di assenze il cui superamento ha fondato il provvedimento di dimissioni dal corso per allievi vigili del fuoco.
Non espressamente citato nel testo; il giudice applica la disciplina processuale della rinnovazione della notificazione nulla e della rimessione in termini.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso effettuata telematicamente a un indirizzo PEC errato dell'Avvocatura dello Stato, diverso da quello risultante dai Registri di Giustizia e abilitato alla ricezione degli atti giudiziari, è affetta da nullità.
- In caso di nullità della notificazione del ricorso derivante dall'utilizzo, da parte del ricorrente o appellante, di un indirizzo PEC errato, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, con rimessione in termini della parte ove ne ricorrano i presupposti.
- La rinnovazione della notificazione deve essere eseguita entro il termine assegnato dal giudice, a pena di decadenza; in mancanza, il ricorso o l'appello non può proseguire validamente.
Come è indicizzato
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