Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14654/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 1999, emesso per infedele dichiarazione e omesso versamento nei confronti della proprietaria di alcuni terreni inseriti nel piano regolatore generale e poi assoggettati a vincolo per la realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità. Il Comune aveva ritenuto le aree edificabili e aveva calcolato la maggiore imposta assumendo come base il corrispettivo pagato a titolo di indennità di esproprio. La CTP aveva annullato l’atto ritenendo che la destinazione a opera di pubblica utilità escludesse la edificabilità; la CTR aveva confermato. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la CTR ha nuovamente annullato l’avviso affermando che il vincolo di pubblica utilità rendeva le aree prive di valore venale/commerciale. Il Comune ricorre per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 384 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe disatteso il dictum rescindente, che imponeva di determinare il valore venale dell’area tenendo conto del vincolo di inedificabilità senza negare in radice la natura edificabile; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; (3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla distinzione tra vincolo di inedificabilità assoluta e vincolo di destinazione per la linea ferroviaria; (4) violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 546/1992; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi alle diverse condizioni urbanistiche delle aree e alla circostanza che dalla perizia emergeva un mero vincolo di destinazione, non un vincolo assoluto di inedificabilità.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ribadisce che, ai fini ICI, l’inclusione dell’area nel PRG integra la condizione di edificabilità e comporta l’assoggettabilità all’imposta; il sopravvenuto vincolo di destinazione a opera pubblica non elimina la natura edificabile originaria, ma incide soltanto sulla determinazione del valore venale in comune commercio. Poiché la sentenza impugnata ha negato ogni valore alle aree, si è discostata dal principio di diritto fissato nel precedente giudizio di cassazione. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la decisione impugnata è censurabile se se ne discosta

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia sussiste solo se manca una decisione sul capo devoluto; non vi è omessa pronuncia quando la questione è decisa, anche se in senso sfavorevole

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del vizio processuale per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    viene utilizzato per dedurre l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

    l’inclusione del terreno nel PRG come area edificabile rileva ai fini dell’assoggettamento all’ICI

  • art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

    richiamato dal ricorrente a sostegno dei criteri di determinazione del valore imponibile delle aree edificabili

  • artt. 13 e 16 delle note tecniche di attuazione del PRG

    richiamati dal ricorrente per sostenere che nella zona considerata erano consentite trasformazioni edilizie

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale deve attenersi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; non può sostituirlo con una diversa qualificazione giuridica del fatto accertato.
  • Ai fini dell’ICI, la qualificazione di un terreno come edificabile deriva dall’inclusione nel piano regolatore generale; i vincoli successivi di destinazione o di inedificabilità non eliminano necessariamente la natura edificabile originaria, ma possono incidere solo sulla stima del valore venale.
  • Il valore venale di un’area edificabile deve essere determinato considerando la qualificazione urbanistica, la concreta attualità delle potenzialità edificatorie e gli eventuali vincoli sopravvenuti, senza confondere la riduzione del valore con la totale insussistenza del valore stesso.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice affronta la questione devoluta e ne offre una risposta motivata, ancorché sfavorevole alla parte istante.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto storico sia realmente trascurato dal giudice e non semplicemente apprezzato in modo difforme rispetto alla tesi della parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.