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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07691/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia riguarda un immobile con corte nel territorio di Messina, che una fondazione sosteneva di avere acquistato da un sacerdote e che risultava occupato da una donna sin dal 1995. La fondazione aveva chiesto il rilascio del bene e il risarcimento dei danni; la convenuta aveva resistito deducendo di essere proprietaria in base a un atto del 1985, invocando anche usucapione ordinaria e abbreviata e contestando la validità della donazione dedotta dalla controparte. In appello, dopo il decesso della originaria convenuta, il giudizio era stato riassunto nei confronti degli eredi. La Corte d'appello aveva rigettato l'usucapione, dichiarato l'estraneità di un intimato ritenuto mero legatario, condannato le eredi al rilascio e pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni. Con il ricorso per cassazione si denunciavano: nullità della notificazione dell'atto di riassunzione e conseguente nullità del giudizio d'appello, estinzione e giudicato della sentenza di primo grado; ultrapetizione per la condanna generica al risarcimento nonostante la domanda fosse stata proposta come specifica e, in parte, per un profilo non domandato; tardività dell'eccezione di nullità dell'atto del 1985; omesso esame e violazione di norme sulla compravendita, simulazione e usucapione in relazione alla qualificazione dell'atto del 1985 come donazione nulla per difetto di forma; erronea qualificazione dell'azione come rivendicazione con onere probatorio rafforzato; omesso esame sulla nullità di successivi atti di conferimento-donazione del 1999 e 2000. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi sulla notificazione, sulla tempestività dell'eccezione di nullità, sulla qualificazione dell'atto del 1985, sulla natura dell'azione e sui conferimenti successivi; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito non poteva pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni quando la domanda originaria era stata proposta come richiesta di condanna specifica, senza il consenso delle parti costituite e in assenza di un possibile consenso della parte contumace. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il secondo motivo di ricorso e ha rigettato tutti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla condanna generica al risarcimento dei danni e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Rimangono ferme, nei limiti della cassazione parziale, le statuizioni non travolte sul rigetto dell'usucapione, sul rilascio dell'immobile e sulle altre questioni decise dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti è valida solo se l'ignoranza non sia superabile con le indagini esigibili con ordinaria diligenza; la relata fa fede solo per i dati positivi, non per l'ignoranza dichiarata dal notificante.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta erroneità della notificazione, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 291 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della mancata/regolare rinnovazione della notifica, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sul contraddittorio, senza accoglimento.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sul litisconsorzio necessario, senza accoglimento.

  • art. 305 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'estinzione del giudizio di appello, tesi disattesa.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado, tesi disattesa.

  • art. 278 c.p.c.

    La condanna generica è ritenuta illegittima quando la parte abbia chiesto originariamente la condanna specifica e non vi sia consenso delle parti alla sola decisione sull'an debeatur.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su una domanda diversa da quella proposta né oltre i limiti del petitum.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per censurare la novità della domanda risarcitoria in appello, ma la Corte ha risolto la questione soprattutto sul divieto di condanna generica a fronte di domanda specifica.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato quanto alla supposta genericità/nullità della domanda introduttiva.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato quanto alla supposta nullità dell'atto di citazione, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato sulla valutazione delle prove; la Corte ha escluso un vizio rilevante in relazione ai motivi respinti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato sulla valutazione delle risultanze istruttorie; non accolto nei motivi respinti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova, in particolare in tema di simulazione e rivendicazione.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato quale parametro del risarcimento del danno, in combinazione con gli artt. 2043 e 2056 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale fondamento della responsabilità aquiliana per i danni da mancato rilascio e mancata fruttificazione.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno risarcibile in ambito extracontrattuale.

  • art. 183 c.p.c.

    Il giudice può rilevare la nullità del contratto anche se eccepita con la prima memoria, purché i fatti siano emersi e acquisiti agli atti; nel caso la relativa eccezione è stata ritenuta tempestiva/ammissibile.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità del contratto per violazione di norme imperative è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ma solo se i fatti costitutivi risultano acquisiti al processo.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in tema di nullità del contratto per difetto di causa/elemento essenziale e per asserita donazione nulla.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione agli elementi essenziali del contratto e alla dedotta nullità per mancanza di prezzo serio/causa.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato con riferimento alla forma degli atti immobiliari.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato per la nozione di compravendita e il prezzo quale elemento essenziale.

  • art. 1538 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non centrale nella ratio.

  • art. 769 c.c.

    Richiamato per la nozione di donazione, usata nella qualificazione della scrittura del 1985 e dei successivi conferimenti.

  • art. 782 c.c.

    Richiamato per la forma della donazione, ritenuta mancante se l'atto del 1985 fosse qualificato come liberalità dissimulata.

  • artt. 1414 e ss. c.c.

    Richiamati in tema di simulazione: un prezzo incongruo può costituire indice del carattere fittizio dell'alienazione.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in relazione all'usucapione ventennale, ma la Corte ha confermato il rigetto della pretesa usucapione.

  • art. 948 c.c.

    Richiamato per distinguere rivendicazione e accertamento della proprietà e per l'onere probatorio della probatio diabolica.

  • art. 1147 c.c.

    Utilizzato come parametro di ordinaria diligenza e buona fede nelle ricerche per la notificazione ex art. 143 c.p.c.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato come modalità alternativa di notificazione quando il destinatario sia reperibile con ordinarie indagini.

  • art. 292 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la mancata notifica al contumace della limitazione della domanda a condanna generica sia, di per sé, necessaria; ma ciò non consente di pronunciare condanna generica in assenza di consenso.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato anche sul giudicato della sentenza di primo grado in caso di invalidità dell'appello, tesi respinta.

Massime di principio

  • La nullità del contratto, anche se rilevabile d'ufficio, può essere valorizzata solo quando i fatti che la fondano risultino già allegati e acquisiti agli atti; il rispetto delle preclusioni processuali resta decisivo per i fatti, non per la mera qualificazione giuridica.
  • Una domanda di risarcimento proposta sin dall'origine come condanna specifica non può essere trasformata dal giudice in condanna generica, salvo consenso certo e univoco delle parti costituite; in caso di contumacia, il consenso non può presumersi.
  • L'incongruità del prezzo, se non tale da renderlo obiettivamente fittizio o meramente apparente, non determina da sola nullità della compravendita, ma può costituire indizio della reale volontà negoziale e della simulazione o di una diversa causa del contratto.
  • In tema di simulazione, il creditore o la parte che contesta l'apparenza negoziale può avvalersi di indizi presuntivi, ma la controparte deve contrastarli con la prova dell'effettività dell'operazione, ad esempio del pagamento del prezzo, secondo le regole dell'onere della prova.
  • Nelle azioni petitorie proposte dal non possessore, il carico probatorio della proprietà è rigoroso e può richiedere la prova della catena dei trasferimenti fino a un acquisto a titolo originario; tale rigore si attenua solo se il convenuto riconosce o non contesta l'appartenenza del bene al momento iniziale del possesso dedotto.
  • La distinzione tra azione di accertamento della proprietà e rivendicazione non incide sul livello di prova quando l'attore non è nel possesso del bene: in entrambi i casi occorre dimostrare la titolarità del diritto di proprietà idonea a ottenere il rilascio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniSpese di liteCompravendita immobiliarePossessoProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti realiContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneRisoluzione del contrattoGiudicatoLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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