Cassazione Penale, Sentenza n. 49285/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia in ordine alla possibilità per un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. di utilizzare la videochiamata non solo per i colloqui visivi ma anche in sostituzione del colloquio telefonico mensile previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b). I ricorrenti pubblici contestavano l'eccesso dell'ordinanza del Tribunale che aveva ammesso la videochiamata per i colloqui visivi in casi eccezionali di impossibilità a svolgere i colloqui in presenza; Griner, invece, deduceva che la limitazione imposta dal Tribunale (consentire la videochiamata solo per i colloqui visivi e non per i colloqui telefonici) violava norme costituzionali, di legge e la giurisprudenza consolidata sul mantenimento dei rapporti familiari e sulla tutela dei diritti del detenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente consentito l'uso della videochiamata per i colloqui visivi dei detenuti sottoposti al 41-bis solo in presenza di oggettive e eccezionali impossibilità a svolgere i colloqui in presenza, ma abbia legittimamente escluso che la videochiamata possa sostituire il colloquio telefonico mensile previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b). La Corte ha inoltre richiamato i principi di proporzionalità e le esigenze di sicurezza connesse al regime differenziato, osservando che la videochiamata deve utilizzare le apparecchiature degli istituti penitenziari per evitare rischi di comunicazioni non controllate. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; Filippo Griner è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma equitativamente liquidata di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; le parti pubbliche non sono state condannate alle spese.
Norme richiamate
comma 1-quater lett. b; comma 2-quater lett. b
Il diritto ai colloqui è riconosciuto anche per i detenuti al 41-bis ma con modalità restrittive; la videochiamata può sostituire il colloquio visivo solo in presenza di situazioni oggettive e eccezionali che impediscano il colloquio in presenza; non può essere automaticamente utilizzata in luogo del colloquio telefonico mensile previsto dallo stesso comma 2-quater
art. 28 secondo comma; art. 18 comma 3; art. 1 comma 6
I colloqui con i familiari rientrano tra le misure di trattamento e recupero del detenuto e devono essere favoriti compatibilmente con esigenze di sicurezza; giustificano una tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla vita familiare
art. 61 comma 1 lett. a; art. 73 comma 3
Norme esecutive che confermano il mantenimento del diritto ai colloqui anche in casi di misure disciplinari; supportano la distinzione tra tipologie di colloquio e le relative garanzie
Costituzione
artt. 29, 30, 31 e art. 96
Tutela costituzionale della famiglia e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, che rende necessaria la proporzionalità e la giustificazione normativa di limitazioni
Convenzione europea dei diritti dell'Uomo
Il rispetto della vita privata e familiare impone che le limitazioni ai colloqui siano previste dalla legge e giustificate da necessità di sicurezza pubblica e prevenzione dei reati; applicazione del principio di proporzionalità
Circolari D.A.P.
Circolare DG Detenuti e Trattamento 30/01/2016 n.0031246.0; Circolare D.A.P. 02/10/2017 n.3676/6126; Circolare D.A.P. 29/01/2019 n.0031246U
Forniscono indicazioni operative sulle piattaforme e sulle misure di sicurezza per le comunicazioni audiovisive; il Tribunale ha richiamato la necessità di usare apparecchiature carcerarie validate per evitare rischi comunicativi, mentre l'interpretazione di sicurezza tecnica non può essere estesa indiscriminatamente al regime 41-bis senza valutazione proporzionale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez.1, n. 23819/2020 (Madonia) e successive pronunce
Consolidato principio che la videochiamata può autorizzarsi per colloqui visivi in caso di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgerli in presenza, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del regime differenziato
Massime di principio
- Per i detenuti in regime 41-bis la videochiamata può essere ammessa a sostituire il colloquio visivo solo se sussistono situazioni oggettive ed eccezionali che rendano impossibile o gravemente difficoltoso il colloquio in presenza
- La videochiamata non sostituisce automaticamente il colloquio telefonico mensile previsto dall'art. 41-bis: le due tipologie di incontro hanno natura e finalità diverse e vanno valutate separatamente
- Ogni limitazione al diritto ai colloqui deve rispettare il principio di proporzionalità: essere prevista dalla legge, perseguire un fine legittimo (sicurezza, ordine pubblico, prevenzione dei reati), essere idonea e necessaria e non comportare un sacrificio eccessivo del diritto
- Le misure tecniche di sicurezza (uso di apparecchiature carcerarie validate, controllo/registrazione) sono rilevanti e giustificano restrizioni operative per evitare comunicazioni non controllate; la soluzione pratica deve privilegiare l'utilizzo delle infrastrutture penitenziarie
- Le circolari amministrative forniscono indirizzi operativi ma non possono derubricare o sostituire la valutazione giudiziale della proporzione tra esigenze di sicurezza e diritto del detenuto; il giudice deve motivare la scelta caso per caso
- Eventuali restrizioni introdotte per ragioni emergenziali (es. divieti di spostamento Covid) devono essere rivalutate quando cessano le condizioni di emergenza; l'esistenza di misure eccezionali deve essere provata e collegata alla effettiva impossibilità del colloquio in presenza
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