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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49285/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia in ordine alla possibilità per un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. di utilizzare la videochiamata non solo per i colloqui visivi ma anche in sostituzione del colloquio telefonico mensile previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b). I ricorrenti pubblici contestavano l'eccesso dell'ordinanza del Tribunale che aveva ammesso la videochiamata per i colloqui visivi in casi eccezionali di impossibilità a svolgere i colloqui in presenza; Griner, invece, deduceva che la limitazione imposta dal Tribunale (consentire la videochiamata solo per i colloqui visivi e non per i colloqui telefonici) violava norme costituzionali, di legge e la giurisprudenza consolidata sul mantenimento dei rapporti familiari e sulla tutela dei diritti del detenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente consentito l'uso della videochiamata per i colloqui visivi dei detenuti sottoposti al 41-bis solo in presenza di oggettive e eccezionali impossibilità a svolgere i colloqui in presenza, ma abbia legittimamente escluso che la videochiamata possa sostituire il colloquio telefonico mensile previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b). La Corte ha inoltre richiamato i principi di proporzionalità e le esigenze di sicurezza connesse al regime differenziato, osservando che la videochiamata deve utilizzare le apparecchiature degli istituti penitenziari per evitare rischi di comunicazioni non controllate. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; Filippo Griner è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma equitativamente liquidata di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; le parti pubbliche non sono state condannate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    comma 1-quater lett. b; comma 2-quater lett. b

    Il diritto ai colloqui è riconosciuto anche per i detenuti al 41-bis ma con modalità restrittive; la videochiamata può sostituire il colloquio visivo solo in presenza di situazioni oggettive e eccezionali che impediscano il colloquio in presenza; non può essere automaticamente utilizzata in luogo del colloquio telefonico mensile previsto dallo stesso comma 2-quater

  • art. 28, 1, 15, 18 Ord. pen.

    art. 28 secondo comma; art. 18 comma 3; art. 1 comma 6

    I colloqui con i familiari rientrano tra le misure di trattamento e recupero del detenuto e devono essere favoriti compatibilmente con esigenze di sicurezza; giustificano una tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla vita familiare

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    art. 61 comma 1 lett. a; art. 73 comma 3

    Norme esecutive che confermano il mantenimento del diritto ai colloqui anche in casi di misure disciplinari; supportano la distinzione tra tipologie di colloquio e le relative garanzie

  • Costituzione

    artt. 29, 30, 31 e art. 96

    Tutela costituzionale della famiglia e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, che rende necessaria la proporzionalità e la giustificazione normativa di limitazioni

  • Convenzione europea dei diritti dell'Uomo

    Il rispetto della vita privata e familiare impone che le limitazioni ai colloqui siano previste dalla legge e giustificate da necessità di sicurezza pubblica e prevenzione dei reati; applicazione del principio di proporzionalità

  • Circolari D.A.P.

    Circolare DG Detenuti e Trattamento 30/01/2016 n.0031246.0; Circolare D.A.P. 02/10/2017 n.3676/6126; Circolare D.A.P. 29/01/2019 n.0031246U

    Forniscono indicazioni operative sulle piattaforme e sulle misure di sicurezza per le comunicazioni audiovisive; il Tribunale ha richiamato la necessità di usare apparecchiature carcerarie validate per evitare rischi comunicativi, mentre l'interpretazione di sicurezza tecnica non può essere estesa indiscriminatamente al regime 41-bis senza valutazione proporzionale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez.1, n. 23819/2020 (Madonia) e successive pronunce

    Consolidato principio che la videochiamata può autorizzarsi per colloqui visivi in caso di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgerli in presenza, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del regime differenziato

Massime di principio

  • Per i detenuti in regime 41-bis la videochiamata può essere ammessa a sostituire il colloquio visivo solo se sussistono situazioni oggettive ed eccezionali che rendano impossibile o gravemente difficoltoso il colloquio in presenza
  • La videochiamata non sostituisce automaticamente il colloquio telefonico mensile previsto dall'art. 41-bis: le due tipologie di incontro hanno natura e finalità diverse e vanno valutate separatamente
  • Ogni limitazione al diritto ai colloqui deve rispettare il principio di proporzionalità: essere prevista dalla legge, perseguire un fine legittimo (sicurezza, ordine pubblico, prevenzione dei reati), essere idonea e necessaria e non comportare un sacrificio eccessivo del diritto
  • Le misure tecniche di sicurezza (uso di apparecchiature carcerarie validate, controllo/registrazione) sono rilevanti e giustificano restrizioni operative per evitare comunicazioni non controllate; la soluzione pratica deve privilegiare l'utilizzo delle infrastrutture penitenziarie
  • Le circolari amministrative forniscono indirizzi operativi ma non possono derubricare o sostituire la valutazione giudiziale della proporzione tra esigenze di sicurezza e diritto del detenuto; il giudice deve motivare la scelta caso per caso
  • Eventuali restrizioni introdotte per ragioni emergenziali (es. divieti di spostamento Covid) devono essere rivalutate quando cessano le condizioni di emergenza; l'esistenza di misure eccezionali deve essere provata e collegata alla effettiva impossibilità del colloquio in presenza

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