Sentenza n. 11942/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza di convocazione e definizione della pratica di emersione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 103 D.L. 34/2020, presentata in data 21 luglio 2020, nr. P-RM/L/N/2020/113606 - RM4707033254;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla definizione della procedura di emersione del rapporto di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla procedura di emersione presentata dal datore di lavoro il 21 luglio 2020 ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020. L'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità, o più propriamente l'inammissibilità, dell'azione sul silenzio sostenendo di avere già adottato un provvedimento di rigetto dell'istanza il 10 maggio 2022, motivato dall'assenza ingiustificata delle parti alla convocazione del 15 febbraio 2022. Il ricorrente ha replicato che, dopo il rigetto, l'Amministrazione aveva avviato un'interlocuzione procedimentale in relazione a un'istanza di riesame, comunicando il ripristino della pratica, richiedendo ulteriore documentazione e preannunciando una nuova convocazione, senza tuttavia adottare un provvedimento conclusivo espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento di rigetto del 10 maggio 2022 non impedisse l'azione avverso il silenzio, poiché, successivamente a tale atto, l'Amministrazione aveva preso atto della giustificazione dell'assenza alla convocazione, comunicato che avrebbe ripristinato la pratica e richiesto nuova documentazione ai fini della rivalutazione della procedura. Tali comunicazioni sono state interpretate come sostanziale ripristino dell'istanza di emersione e riapertura dell'interlocuzione procedimentale. Poiché la rivalutazione non risultava conclusa con un provvedimento finale espresso, il giudice ha ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tenendo conto anche della documentazione depositata in giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base normativa della procedura di emersione del rapporto di lavoro subordinato oggetto del procedimento amministrativo.
Massime di principio
- Quando, dopo l'adozione di un provvedimento di rigetto, l'Amministrazione comunica di avere preso atto delle giustificazioni dell'interessato, dichiara di voler ripristinare la pratica, richiede ulteriore documentazione e avvia una nuova interlocuzione procedimentale, tali condotte possono integrare la sostanziale riapertura o rivalutazione del procedimento.
- La riapertura o rivalutazione di un procedimento amministrativo impone all'Amministrazione di adottare un provvedimento conclusivo espresso entro un termine ragionevole; in mancanza, è configurabile il silenzio-inadempimento, anche se in precedenza era stato adottato un provvedimento di rigetto.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento, senza sostituirsi ad essa nella valutazione dei requisiti sostanziali, imponendo tuttavia di considerare la documentazione acquisita nel corso del giudizio.
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