Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38768/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione erano diretti ad ottenere l'annullamento della conferma delle condanne per il tentato incendio commesso il 1/12/2018. Filippini ha proposto ricorso personalmente. Il ricorso di Ventola, proposto dal difensore, lamentava: 1) violazione di legge e difetto di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria (esame dei testi Salvatore Nasti e Pasquale Politelli) ritenuta necessaria per contestare il contenuto delle intercettazioni e dimostrare l'innocenza o l'inesattezza delle attribuzioni; 2) violazione di legge e difetto di motivazione sul giudizio relativo alla circostanza aggravante perché, secondo la difesa, il fuoco avrebbe interessato solo pochi oggetti nel garage senza coinvolgere parti adibite ad abitazione. Le condanne in appello avevano valorizzato le intercettazioni tra parenti delle persone offese, la conversazione ambientale in carcere e il rinvenimento di una bottiglia con odore di liquido infiammabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso presentato personalmente da Filippini è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione formale, in quanto la legge n.103/2017 esclude la facoltà per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione e richiede la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 571 e 613 c.p.p.). La memoria successivamente depositata dal difensore non ha potuto sanare tale causa originaria di inammissibilità. Il ricorso di Ventola è stato ritenuto infondato sul piano giuridico: le censure prospettate erano in massima parte una nuova valutazione del merito e una rilettura delle prove (non sindacabile in sede di legittimità) e la doglianza sull'aggravante è stata giudicata generica e volta a ridimensionare accertamenti di fatto già compiuti dai giudici del merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma a favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    modifica relativa alla proposizione del ricorso per cassazione

    ha escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione; richiede che l'atto sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 571, comma 1 cod. proc. pen.

    norma richiamata per il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte di difensori abilitati alla cassazione, la cui mancanza determina l'inammissibilità

  • art. 613, comma 1 cod. proc. pen.

    ulteriore richiamo alla disciplina sulla sottoscrizione e rappresentanza in cassazione, con effetto di inammissibilità in difetto dei requisiti formali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna alle spese e la possibilità di irrogare contributi a favore della Cassa delle ammende

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    richiamata in relazione al presupposto per l'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la mancanza di elementi atti a escludere la colpa giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Dopo la legge n.103/2017 il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: l'assenza di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale rende il ricorso inammissibile e le eventuali memorie successive non sanano l'inammissibilità originaria
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito dei fatti o una riconsiderazione globale dell'attendibilità delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle prove sono inammissibili per essere attinenti al merito
  • La richiesta di integrazione istruttoria (nuove prove o testi) deve essere inquadrata nel diritto processuale vigente e motivata in termini da far emergere un vizio processuale o una questione di diritto, altrimenti costituisce mero sindacato di merito
  • Le doglianze generiche relative alla qualificazione aggravante (es. coinvolgimento di immobile adibito anche ad abitazione) non sono efficaci: occorre contestare con specificità gli elementi di fatto e giuridici che hanno portato i giudici di merito all'accertamento
  • Il rischio di spese e di pagamento alla Cassa delle ammende rende importante valutare preventivamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso per cassazione e utilizzare difensori abilitati e strategie processuali non riconducibili a un semplice riesame del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.