Ordinanza n. 1167/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Il Comune di Montecassiano agisce per l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica del 1° febbraio 1991 relativa alla lottizzazione Monteagricola e per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento delle aree destinate a opere di urbanizzazione primaria. Secondo il Comune, la società lottizzante aveva assunto l'obbligo di realizzare e cedere gratuitamente 7.570 mq di sedi stradali, 6.790 mq di verde pubblico e 1.360 mq di parcheggi; le opere sarebbero state realizzate, collaudate positivamente il 20 novembre 2012 e prese in carico dal Comune con deliberazione consiliare del 5 febbraio 2013, per complessivi 14.321 mq riferiti a particelle catastali di proprietà della società. La società non avrebbe poi formalizzato il trasferimento della proprietà mediante atto pubblico, nonostante i solleciti. Dopo che una precedente ordinanza aveva rilevato criticità nell'assolvimento dell'onere probatorio, il Comune ha depositato ulteriore documentazione. La società non si è costituita.
La decisione
Il TAR non decide la domanda di accertamento e trasferimento, riservando ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese. Considerato il contenuto tecnico delle questioni e le criticità probatorie già rilevate, dispone una verificazione affidata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata. Il verificatore dovrà accertare: la corrispondenza tra le opere e le aree previste dal progetto e dalla convenzione e le particelle rivendicate dal Comune; l'attuale proprietà delle particelle; l'eventuale presenza di vincoli o cause ostative al trasferimento, anche alla luce dell'art. 2932, comma 2, c.c. Sono disciplinati termini e modalità per la relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della nota spese. La trattazione è rinviata all'udienza pubblica del 14 luglio 2027.
Norme richiamate
Trattandosi di questioni ad elevato contenuto tecnico, il Collegio ritiene opportuno disporre una verificazione ex art. 66 del c.p.a.
La verificazione è disposta quale strumento istruttorio per acquisire gli accertamenti tecnici necessari alla decisione della controversia.
assenza di vincoli e cause ostative al trasferimento, considerando anche le condizioni di cui all’art. 2932, comma 2, cod. civ.
La verificazione dovrà accertare anche la sussistenza di eventuali impedimenti al trasferimento richiesto mediante esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto.
Insieme alla relazione finale dovrà essere depositata in giudizio la nota spese redatta secondo le prescrizioni di cui all’art. 66, comma 4, del c.p.a. (le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia sono quelle di cui alla Legge n. 319/1980, al T.U. n. 115/2002 e al D.M. Giustizia 30/5/2002), con l’avvertimento che, in difetto, si riterrà l’incarico essere stato svolto gratuitamente.
Il verificatore deve depositare insieme alla relazione finale la nota spese secondo le disposizioni richiamate; in mancanza, l'incarico si intende svolto gratuitamente.
fermo restando quanto prescritto alla lett. a), le altre eventuali comunicazioni alle parti saranno inviate esclusivamente ai difensori attraverso PEC, considerata la diversità dell’odierno strumento istruttorio, rispetto alla formale consulenza tecnica d’ufficio ex art. 67 del c.p.a., che garantisce comunque adeguata tutela difensiva;
La verificazione è distinta dalla consulenza tecnica d'ufficio; le comunicazioni alle parti possono essere indirizzate ai difensori via PEC, essendo comunque assicurata un'adeguata tutela difensiva.
Come è indicizzato
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