Ordinanza n. 340/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza, n. 4258/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha deciso nel merito né sull’opposizione al decreto di estinzione né sull’appello. Ha disposto il rinvio della trattazione per assicurare alle parti appellate il rispetto dei termini a difesa, fissando la camera di consiglio del 12 marzo 2026. Il provvedimento ha quindi natura interlocutoria e processuale.
Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 4258/2023, nonché decreto presidenziale di estinzione del giudizio d’appello oggetto di opposizione
Esito
La controversia
La parte privata ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Campania n. 4258/2023. Nel corso del giudizio d’appello è stato adottato un decreto presidenziale di estinzione del giudizio. L’appellante ha presentato istanza di fissazione dell’udienza del processo sospeso ai sensi dell’art. 80 c.p.a. e, successivamente, ricorso in opposizione al decreto di estinzione. Il ricorso in opposizione, inizialmente non notificato a tutte le parti, è stato integrato con le notifiche mancanti il 10 gennaio 2026. Il giudice ha rilevato la tempestività dell’opposizione, ma ha constatato che, alla data dell’udienza, non erano garantiti a tutte le controparti i termini a difesa.
Norme richiamate
istanza di fissazione di udienza del processo sospeso; ricorso in opposizione a decreto di estinzione
La disposizione è richiamata quale disciplina dell’opposizione al decreto di estinzione e della fissazione dell’udienza del processo sospeso; il giudice ne ha verificato la tempestività, rinviando tuttavia la trattazione per il mancato rispetto dei termini a difesa di tutte le controparti.
Massime di principio
- La tempestività del ricorso in opposizione a un decreto di estinzione non è sufficiente a consentirne la trattazione immediata se, a causa di notifiche inizialmente mancanti o tardivamente integrate, non risultano garantiti a tutte le controparti i termini per la difesa.
- Quando il contraddittorio è stato formalmente integrato ma non sono ancora decorsi i termini a difesa delle parti, il giudice amministrativo deve rinviare la trattazione dell’opposizione, senza definire nel merito la controversia.
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