Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12216/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 20/04/2023 con cui il GIP, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto due richieste: (1) la rideterminazione del residuo pena in relazione a un decreto di cumulo del 23/12/2021, sostenendo che la pena residua fosse inferiore (pari a 2 mesi e 18 giorni) rispetto a quanto computato; (2) la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., perché il riconoscimento della continuazione sarebbe intervenuto prima del decreto di cumulo e il reato ostativo sarebbe stato già integralmente scontato, il che avrebbe dovuto consentire la sospensione per permettere la domanda di misura alternativa. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di avere interesse a ottenere l'accertamento anche ai fini di una eventuale domanda di indennizzo per ingiusta detenzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto pacifica l'avvenuta espiazione della pena (9/04/2022) e ha quindi rilevato la carenza di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione sul punto: se l'esecuzione è terminata le questioni relative al calcolo della pena residua o a eventuali periodi di detenzione «sine titulo» devono essere rivolte alla Corte d'Appello competente ai sensi dell'art. 315 comma 3 cod. proc. pen. Quanto alla sospensione dell'ordine di esecuzione, la Corte ha osservato che una volta terminata l'esecuzione non sussiste più interesse alla sospensione e dunque la richiesta non poteva essere accolta. È stato inoltre ricordato che, se sussistesse una detenzione tardiva ingiustificata, il diritto alla riparazione è configurabile, ma la sede non è il giudice dell'esecuzione. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Norma sulla sospensione dell'esecuzione; il giudice dell'esecuzione può sospendere l'ordine di esecuzione se sussistono i presupposti. Tuttavia, una volta che l'esecuzione è terminata, non sussiste più interesse a una sospensione e la misura non è rimediabile tramite il giudice dell'esecuzione.

  • art. 315 comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza della Corte d'Appello per le impugnazioni degli atti esecutivi quando l'esecuzione è terminata; dunque le domande di rettifica del computo della pena residua o di accertamento di ingiusta detenzione, se l'esecuzione è già conclusa, devono essere rivolte alla Corte d'Appello.

  • art. 314 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha richiamato l’estensione operata dalla Corte Costituzionale (per i casi di ordine di esecuzione errato) e la giurisprudenza che riconosce il diritto all'indennizzo anche per detenzioni derivanti da vicende esecutive successive alla condanna, a condizione che ricorra un errore dell'autorità procedente e non una condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto.

  • Giurisprudenza citata (Sez. IV n. 57203 del 21/09/2017)

    Giurisprudenza che riconosce il diritto alla riparazione anche per detenzioni ingiuste derivanti da vicende successive alla condanna, confermando la possibilità di indennizzo quando vi sia errore dell'autorità procedente.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 310 del 1996

    Riferimento all'estensione della disciplina dell'art. 314 anche ai casi di errato ordine di esecuzione; utilizzata per sostenere la possibilità di riparazione in presenza di un errore procedurale.

  • Sez. I, Sentenza n. 28818 del 13/06/2018 (Rv. 273300)

    Giurisprudenza richiamata per sostenere che l'illegittimità dell'ordine di esecuzione riguarda i suoi contenuti e non può essere confusa con le vicende procedimentali (es. sospensione temporanea degli effetti) una volta che l'esecuzione è terminata.

Massime di principio

  • Se l'esecuzione della pena è già terminata, il giudice dell'esecuzione perde la competenza funzionale sulle istanze dirette a rettificare il computo della pena: tali domande devono essere rivolte alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 315 comma 3 cod. proc. pen.
  • La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. è strumento utilizzabile solo mentre l'esecuzione è ancora in corso; cessata l'esecuzione viene meno l'interesse alla sospensione.
  • Il diritto a ottenere la riparazione per ingiusta detenzione può sussistere anche quando la detenzione deriva da vicende successive alla condanna (es. errato ordine di esecuzione o calcolo tardivo), ma va valutata la responsabilità dell'autorità procedente e l'eventuale concorso di colpa del detenuto; la domanda risarcitoria trova la sua sede propria e non necessariamente il giudice dell'esecuzione.
  • Nelle impugnazioni riguardanti il computo della pena residua è necessario specificare con precisione l'ammontare che si contesta e fornire elementi concreti sul presunto periodo 'sine titulo'; l'assenza di specificità può rendere il ricorso generico e inammissibile.
  • Il riconoscimento della continuazione e la circostanza che reati ostativi siano stati integralmente scontati possono giustificare richieste di sospensione dell'esecuzione per consentire misure alternative, ma solo se tali richieste sono avanzate tempestivamente mentre l'esecuzione è ancora in corso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.