Cassazione Penale, Sentenza n. 12216/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 20/04/2023 con cui il GIP, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto due richieste: (1) la rideterminazione del residuo pena in relazione a un decreto di cumulo del 23/12/2021, sostenendo che la pena residua fosse inferiore (pari a 2 mesi e 18 giorni) rispetto a quanto computato; (2) la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., perché il riconoscimento della continuazione sarebbe intervenuto prima del decreto di cumulo e il reato ostativo sarebbe stato già integralmente scontato, il che avrebbe dovuto consentire la sospensione per permettere la domanda di misura alternativa. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di avere interesse a ottenere l'accertamento anche ai fini di una eventuale domanda di indennizzo per ingiusta detenzione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto pacifica l'avvenuta espiazione della pena (9/04/2022) e ha quindi rilevato la carenza di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione sul punto: se l'esecuzione è terminata le questioni relative al calcolo della pena residua o a eventuali periodi di detenzione «sine titulo» devono essere rivolte alla Corte d'Appello competente ai sensi dell'art. 315 comma 3 cod. proc. pen. Quanto alla sospensione dell'ordine di esecuzione, la Corte ha osservato che una volta terminata l'esecuzione non sussiste più interesse alla sospensione e dunque la richiesta non poteva essere accolta. È stato inoltre ricordato che, se sussistesse una detenzione tardiva ingiustificata, il diritto alla riparazione è configurabile, ma la sede non è il giudice dell'esecuzione. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla sospensione dell'esecuzione; il giudice dell'esecuzione può sospendere l'ordine di esecuzione se sussistono i presupposti. Tuttavia, una volta che l'esecuzione è terminata, non sussiste più interesse a una sospensione e la misura non è rimediabile tramite il giudice dell'esecuzione.
art. 315 comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza della Corte d'Appello per le impugnazioni degli atti esecutivi quando l'esecuzione è terminata; dunque le domande di rettifica del computo della pena residua o di accertamento di ingiusta detenzione, se l'esecuzione è già conclusa, devono essere rivolte alla Corte d'Appello.
art. 314 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha richiamato l’estensione operata dalla Corte Costituzionale (per i casi di ordine di esecuzione errato) e la giurisprudenza che riconosce il diritto all'indennizzo anche per detenzioni derivanti da vicende esecutive successive alla condanna, a condizione che ricorra un errore dell'autorità procedente e non una condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto.
Giurisprudenza citata (Sez. IV n. 57203 del 21/09/2017)
Giurisprudenza che riconosce il diritto alla riparazione anche per detenzioni ingiuste derivanti da vicende successive alla condanna, confermando la possibilità di indennizzo quando vi sia errore dell'autorità procedente.
Corte Costituzionale, sent. n. 310 del 1996
Riferimento all'estensione della disciplina dell'art. 314 anche ai casi di errato ordine di esecuzione; utilizzata per sostenere la possibilità di riparazione in presenza di un errore procedurale.
Sez. I, Sentenza n. 28818 del 13/06/2018 (Rv. 273300)
Giurisprudenza richiamata per sostenere che l'illegittimità dell'ordine di esecuzione riguarda i suoi contenuti e non può essere confusa con le vicende procedimentali (es. sospensione temporanea degli effetti) una volta che l'esecuzione è terminata.
Massime di principio
- Se l'esecuzione della pena è già terminata, il giudice dell'esecuzione perde la competenza funzionale sulle istanze dirette a rettificare il computo della pena: tali domande devono essere rivolte alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 315 comma 3 cod. proc. pen.
- La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. è strumento utilizzabile solo mentre l'esecuzione è ancora in corso; cessata l'esecuzione viene meno l'interesse alla sospensione.
- Il diritto a ottenere la riparazione per ingiusta detenzione può sussistere anche quando la detenzione deriva da vicende successive alla condanna (es. errato ordine di esecuzione o calcolo tardivo), ma va valutata la responsabilità dell'autorità procedente e l'eventuale concorso di colpa del detenuto; la domanda risarcitoria trova la sua sede propria e non necessariamente il giudice dell'esecuzione.
- Nelle impugnazioni riguardanti il computo della pena residua è necessario specificare con precisione l'ammontare che si contesta e fornire elementi concreti sul presunto periodo 'sine titulo'; l'assenza di specificità può rendere il ricorso generico e inammissibile.
- Il riconoscimento della continuazione e la circostanza che reati ostativi siano stati integralmente scontati possono giustificare richieste di sospensione dell'esecuzione per consentire misure alternative, ma solo se tali richieste sono avanzate tempestivamente mentre l'esecuzione è ancora in corso.
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