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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13501/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento relativo a cartelle esattoriali. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'intimazione sul presupposto che l'agente della riscossione non avesse dato prova di aver risposto, nei termini previsti dalla legge, a una precedente comunicazione/dichiarazione presentata dal debitore nel gennaio 2013, che evocava l'intervenuta prescrizione dei crediti. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, commi 537 e seguenti, della legge n. 228/2012, sostenendo che la comunicazione del 2013 non fosse idonea ad attivare il meccanismo sospensivo/definitorio previsto dalla norma, perché non presentata nel termine di 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile e comunque non corredata in modo adeguato, oltre a non risultare riferita al procedimento in modo conforme alla disciplina applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'agente della riscossione. Ha chiarito che, nel testo originario dell'art. 1, commi 537-540, l'istanza del debitore è efficace solo se presentata entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto cautelare/esecutivo, e se idonea a far emergere, anche prima facie, la non pretestuosità della pretesa. Nel caso concreto la dichiarazione del contribuente, formulata in termini generici di richiesta di annullamento per prescrizione, non è stata dimostrata come tempestiva rispetto al primo atto tipizzato, né risulta che fosse stata attivata correttamente la procedura sospensiva prevista dalla legge. Di conseguenza la sentenza di merito che aveva annullato l'intimazione per mancata risposta all'istanza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la novità delle questioni, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione della disciplina sulla sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

  • art. 1, commi 537-543, L. 228/2012

    la Corte interpreta la disciplina come procedura speciale di sospensione della riscossione attivabile dal debitore solo con dichiarazione tempestiva e documentata; il meccanismo non opera automaticamente in presenza di qualunque istanza generica, ma richiede la presentazione nei termini e per una delle cause tipizzate.

  • art. 1, comma 538, L. 228/2012

    entro 90 giorni dalla notifica ... del primo atto di riscossione utile

    il termine di 90 giorni è tassativo e va riferito al primo atto di riscossione utile successivo alla maturazione della causa di non esigibilità; l'istanza deve essere corredata dagli elementi necessari a valutarne la non pretestuosità.

  • art. 1, comma 539, L. 228/2012

    il concessionario ... trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore

    la fase di verifica coinvolge anche l'ente creditore, ma si attiva solo a fronte di una dichiarazione valida e tempestiva del debitore.

  • art. 1, comma 540, L. 228/2012

    trascorso inutilmente il termine di 220 giorni ... le partite ... sono annullate di diritto

    l'annullamento di diritto consegue solo al mancato riscontro dell'ente creditore nel procedimento correttamente attivato; non può essere invocato quando la dichiarazione del debitore non sia efficace ab origine.

  • art. 1, comma 543, L. 228/2012

    si applicano anche alle dichiarazioni presentate ... prima della data di entrata in vigore

    la disciplina transitoria consente l'applicazione della procedura anche alle dichiarazioni anteriori, ma sempre secondo la versione originaria della norma e nei limiti della sua efficacia procedurale.

  • art. 1 del d.lgs. 159/2015

    modifiche ai commi 538-540

    la Corte richiama la riforma per distinguere il testo originario da quello successivo, precisando che nel caso concreto si applica la disciplina previgente perché la dichiarazione è anteriore.

  • art. 15 del d.lgs. 159/2015

    le disposizioni ... si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente

    viene usato per affermare che alle dichiarazioni del 2013 non si applicano le modifiche del 2015, salvo la disciplina transitoria che mantiene ferma la versione precedente fino al provvedimento attuativo.

  • art. 384 c.p.c., primo comma

    la Corte, cassata la sentenza, decide direttamente la causa nel merito perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La dichiarazione del debitore prevista dalla disciplina sulla sospensione dei carichi iscritti a ruolo produce effetti solo se è presentata nel termine previsto dalla legge e in relazione al primo atto di riscossione utile successivo alla causa dedotta.
  • L'istanza del debitore deve essere specifica e documentata in modo tale da consentire all'agente della riscossione di apprezzarne, anche in via sommaria, la non pretestuosità; una richiesta generica di annullamento non equivale alla procedura sospensiva tipizzata.
  • L'annullamento di diritto dei ruoli per mancato riscontro dell'ente creditore presuppone la corretta attivazione del procedimento legale; se l'istanza iniziale è inefficace o tardiva, non si verifica la sospensione automatica della riscossione.
  • Le modifiche introdotte dalla riforma del 2015 alla procedura di sospensione dei carichi iscritti a ruolo non si applicano alle dichiarazioni presentate prima della loro entrata in vigore, salva la disciplina transitoria.
  • Quando la soluzione della controversia non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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