Cassazione Civile, Ordinanza n. 04632/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito dell’accertamento del passivo di un fallimento. Un istituto di credito aveva presentato domanda di ammissione al passivo per due crediti: uno derivante da un mutuo ipotecario e uno da saldo passivo di conto corrente. Nella domanda tempestiva il credito da mutuo era stato chiesto solo in chirografo, senza indicazione della prelazione ipotecaria. Dopo la formazione del progetto di stato passivo e il rigetto delle contestazioni, la banca aveva rinunciato alla domanda tempestiva e aveva poi presentato una nuova domanda, questa volta tardiva, chiedendo l’ammissione del medesimo credito da mutuo con prelazione ipotecaria. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda tardiva e il tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo che l’ammissione tempestiva in chirografo, divenuta definitiva, coprisse anche il dedotto e il deducibile e impedisse di far valere successivamente la prelazione. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto violazione degli artt. 93, 96, 99 e 101 l.fall., sostenendo che il giudicato formato sulla domanda tempestiva non potesse estendersi alla richiesta di prelazione, mai proposta in quella sede, e che la rinuncia alla prima domanda consentisse la riproposizione della stessa posizione sostanziale in via tardiva, in base a Cass. n. 814/2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale nel senso che l’ammissione tempestiva al passivo in chirografo, una volta divenuta definitiva, preclude la successiva domanda tardiva volta a ottenere per il medesimo credito il riconoscimento della prelazione ipotecaria. Ha escluso che la successiva rinuncia alla domanda tempestiva possa neutralizzare il giudicato endofallimentare già formatosi, poiché la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell’oggetto del processo ormai definito dal giudicato. Le spese sono state compensate per la presenza di un orientamento non del tutto uniforme, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La domanda di insinuazione al passivo delimita il perimetro dell’accertamento e, se proposta senza indicazione della prelazione o con richiesta in chirografo, il credito viene considerato chirografario; non è ammessa integrazione modificativa successiva.
La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento, inclusi gli effetti di delimitazione della materia giustiziabile.
È consentita solo l’integrazione della documentazione a supporto della domanda, non la modifica della domanda stessa quanto a titolo e natura del credito.
Il decreto di approvazione dello stato passivo, se non impugnato, preclude nel procedimento fallimentare ogni questione sull’esistenza del credito, sulla sua entità, sul titolo e sulle cause di prelazione; la definitività dell’ammissione impedisce il riesame.
Richiamato come norma processuale di impugnazione dello stato passivo, ma la Corte afferma la preclusione derivante dal giudicato endofallimentare già formatosi.
Richiamato in relazione alla domanda tardiva di ammissione al passivo; la Corte nega che possa essere usato per introdurre una prelazione non dedotta nella domanda tempestiva ormai definitiva.
La definitività dell’ammissione preclude il riesame del credito nel procedimento fallimentare.
La Corte esclude l’applicazione del principio generale di riproponibilità dopo rinuncia al procedimento di insinuazione, perché incompatibile con la natura e gli effetti del giudicato endofallimentare.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, la domanda di insinuazione individua definitivamente il perimetro del credito concorsuale deducibile: quanto non dedotto tempestivamente e poi coperto da giudicato non può essere introdotto successivamente con una domanda tardiva se comporta una diversa qualificazione concorsuale del medesimo credito.
- La mancata indicazione del titolo di prelazione nella domanda tempestiva non apre la strada a una successiva integrazione modificativa; in tal caso il credito è trattato come chirografario e la domanda successiva che pretenda una prelazione diversa è preclusa dalla definitività dell’ammissione originaria.
- La rinuncia alla domanda di insinuazione tempestiva, quando intervenga dopo la formazione del giudicato endofallimentare, non elimina gli effetti del giudicato né consente di riproporre davanti allo stesso giudice la medesima pretesa concorsuale in forma diversa.
- Nel contesto concorsuale il diritto fatto valere è il diritto al concorso, cioè la porzione concorsuale del credito, che si esaurisce dentro la procedura; una volta stabilizzato il modo in cui il credito è stato ammesso, non è ammesso il suo riesame per mutarne il regime di partecipazione.
- È consentita la riproposizione tardiva del credito solo quando la domanda originaria sia stata ritirata prima della decisione del giudice delegato o quando si fondi su fatti sopravvenuti; non invece quando si voglia ottenere una diversa regolazione di fatti già esaminati e coperti da giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04444/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04446/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04448/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04449/2023 del 14/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →