Cassazione Penale, Sentenza n. 26977/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli che, in sede esecutiva, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Il ricorrente chiedeva di estendere il beneficio già riconosciuto per alcune condanne (ricettazioni di assegni) anche ad altri reati separatamente giudicati (contrabbando di T.L.E. e falsificazione della carta di circolazione), sostenendo l'esistenza di un'unica progettualità criminosa data dalla vicinanza temporale e spaziale e dalla finalità di illecito arricchimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la decisione del G.i.p.: per il riconoscimento della continuazione è necessaria la prova che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo reato. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto che le ulteriori condotte fossero espressione di mera abitualità delinquenziale e di un programma delittuoso indeterminato e temporalmente indefinito, incompatibile con un'unica risoluzione antecedente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione
Norme richiamate
Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo reato; la mera vicinanza spazio-temporale o l'abitualità non sono di per sé sufficienti
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Ammissione della possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per le fattispecie di colpa connesse all'impugnazione irrituale
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione occorre dimostrare che i reati successivi erano già preveduti o programmati, almeno in linea di massima, al momento del primo reato; la prova richiede elementi concreti sul disegno criminoso originario
- La semplice vicinanza temporale o territoriale delle condotte e la ripetizione di azioni delittuose (abitudine) possono essere indizi utili ma non suppliscono alla mancanza di un piano unificante antecedente
- In sede esecutiva si applicano gli stessi rigorosi criteri di valutazione usati nel giudizio di cognizione: il giudice di merito ha ampia discrezionalità purché motivi in modo chiaro e logico; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o travisamento
- Quando il beneficio è già riconosciuto per alcune condanne, l'estensione ad altri reati separatamente giudicati richiede specifica dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso che li connette
- L'impugnazione priva di fondamento o formulata in modo irrituale può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende)
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