Cassazione Penale, Sentenza n. 36723/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Due imputati, rappresentanti di una società poi sottoposta a liquidazione giudiziale, hanno concordato con il pubblico ministero la pena di sei mesi di reclusione, sostituita con 9.000 euro di multa, per l’omesso deposito entro tre giorni dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie, per bancarotta impropria da aggravamento del dissesto e bancarotta semplice documentale. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 19 maggio 2026, ha applicato anche l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per sei mesi. Con un unico motivo, i ricorrenti hanno denunciato l’illegalità della pena accessoria, deducendo che l’art. 445 c.p.p. ne preclude l’applicazione nel patteggiamento ordinario a pena detentiva non superiore a due anni e che la deroga prevista per talune pene accessorie dei reati contro la pubblica amministrazione non comprende quelle fallimentari.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi. Ha stabilito che, nel patteggiamento a pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, l’art. 445 c.p.p. impedisce l’applicazione delle pene accessorie interdittive e inabilitative, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma, tra cui quelle relative ai reati contro la pubblica amministrazione. Tale regime prevale sulle disposizioni che prevedono pene accessorie per la bancarotta, sia fraudolenta sia semplice. La pena accessoria fallimentare applicata dal Tribunale era quindi illegale ed è stata eliminata direttamente dalla Cassazione, senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l), c.p.p.; resta ferma la sentenza per il resto.
Norme richiamate
In ipotesi di patteggiamento ad una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pene pecuniarie, l'art. 445 cod. proc. pen. prevede che non sia possibile applicare pene accessorie interdittive e inabilitative.
Nel patteggiamento entro il limite di pena indicato, le pene accessorie interdittive e inabilitative non sono applicabili, salvo le deroghe espressamente previste dalla stessa disciplina.
L'art. 445 cod. proc. pen., grazie all'innesto attuato dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede solo alcune eccezioni a tale inapplicabilità delle pene accessorie; deroghe rappresentate dalle ipotesi espresse nel comma 1-ter, richiamato dal primo comma di detta disposizione, e relative alle pene accessorie previste per reati contro la pubblica amministrazione dall'art. 317-bis del codice penale.
Le eccezioni all’inapplicabilità delle pene accessorie nel patteggiamento sono circoscritte alle ipotesi previste espressamente, tra cui quelle relative ai reati contro la pubblica amministrazione richiamati dall’art. 317-bis c.p.; non comprendono le pene accessorie fallimentari.
La giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, ha costantemente affermato, per le ipotesi di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in tema di bancarotta fraudolenta, che il patteggiamento ad una sanzione detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fall. norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.
La previsione delle pene accessorie per la bancarotta fraudolenta non deroga alla disciplina processuale del patteggiamento: se la pena concordata non supera due anni, le pene accessorie obbligatorie non possono essere applicate.
Lo stesso principio di prevalenza della disciplina processuale e premiale prevista dall'art. 445 cod. proc. pen. è stato enunciato anche nei confronti delle pene accessorie previste per la bancarotta semplice dall'art. 217 I. fall.
Anche le pene accessorie previste per la bancarotta semplice sono soggette alla preclusione posta dall’art. 445 c.p.p. per il patteggiamento entro il limite di pena indicato.
art. 620, comma primo, lett. l), c.p.p.
La statuizione relativa può essere eliminata direttamente da questa Corte, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett.I), cod. proc. pen.
Quando ne ricorrono i presupposti, la Cassazione può eliminare direttamente la statuizione illegale relativa alla pena accessoria senza rinviare ad altro giudice.
Massime di principio
- Nel patteggiamento a pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, non possono essere applicate pene accessorie interdittive o inabilitative, salvo le eccezioni espressamente previste dall’art. 445 c.p.p.
- Le pene accessorie previste per la bancarotta, sia fraudolenta sia semplice, non costituiscono una deroga alla preclusione posta dall’art. 445 c.p.p.; pertanto non possono essere applicate nel patteggiamento entro il limite di pena previsto.
- La Cassazione può eliminare senza rinvio la statuizione relativa a una pena accessoria illegale quando ricorrono i presupposti dell’art. 620, comma primo, lett. l), c.p.p.
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