Cassazione Penale, Ordinanza n. 25153/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabile la censura perché diretta, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei dati di fatto già esaminati dal giudice di merito e sorretti da motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, mancanza di motivazione e illogicità della stessa, lamentando la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha rilevato che la decisione impugnata aveva già valorizzato plurimi indici fattuali secondo la giurisprudenza di riferimento: il peso complessivo della sostanza, la diversa qualità dello stupefacente, le modalità dell'occultamento in più punti dell'abitazione e anche addosso all'imputato, la droga già frazionata e pronta per la vendita, nonché la disponibilità di una somma consistente di denaro, elementi ritenuti indicativi dell'inserimento in circuiti criminali. Il ricorso si risolveva quindi in una richiesta di diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La richiesta di riqualificazione ai sensi dell'ipotesi lieve non può essere accolta in cassazione quando si risolva in una diversa lettura dei fatti già congruamente valutati dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio fattuale quando la sentenza impugnata abbia già esaminato in modo coerente e non manifestamente illogico gli indici rilevanti per la qualificazione giuridica del fatto.
- Ai fini della distinzione tra detenzione di stupefacente penalmente rilevante e ipotesi di minore gravità, il giudice può valorizzare cumulativamente peso della sostanza, qualità dello stupefacente, modalità di occultamento, frazionamento in dosi, pronta disponibilità alla cessione e possesso di denaro in contanti.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando, sotto tali etichette, miri esclusivamente a ottenere una diversa ricostruzione del merito già compiuta nei gradi di merito.
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