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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17972/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva recuperato un credito d'imposta fruito in relazione all'acquisto di un autocarro, ritenendo che l'investimento non fosse agevolabile perché perfezionato dopo l'8 luglio 2002. Il contribuente aveva sostenuto che il contratto di acquisto fosse stato in realtà stipulato il 6 giugno 2002, quindi prima della data limite, e aveva impugnato l'avviso di recupero e le sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito rilievo decisivo alla data della fattura del 17 luglio 2002 invece che alla proposta di acquisto del 6 giugno 2002.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, ai fini del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 nel regime originario, ciò che rileva è l'acquisto della proprietà dei nuovi beni entro l'8 luglio 2002. Nel caso concreto, l'unico documento idoneo e assistito da data certa era la fattura del 17 luglio 2002, dalla quale risultava il passaggio di proprietà del bene mobile registrato; la proposta di acquisto anteriore non poteva valere come prova dell'avvio dell'investimento, essendo una mera dichiarazione unilaterale priva degli effetti del contratto concluso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Per fruire del credito d'imposta nel regime originario, l'acquisto della proprietà dei nuovi beni deve essere anteriore all'8 luglio 2002; non sono sufficienti atti meramente preparatori o obbligatori come proposta di acquisto o preliminare.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    articolo 360, primo comma, num. 3

    La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • In materia di credito d'imposta per investimenti, ai fini del rispetto del termine di legge rileva il momento in cui si perfeziona l'acquisto della proprietà del bene, non la sola fase negoziale preparatoria.
  • La prova dell'investimento deve essere fornita tramite documentazione idonea e munita di data certa; atti privi di tale requisito o aventi natura meramente unilaterale non bastano a dimostrare il perfezionamento dell'operazione agevolata.
  • Un contratto preliminare, una proposta di acquisto o il versamento di una caparra hanno effetti soltanto obbligatori e non equivalgono al trasferimento della proprietà ai fini dell'accesso all'agevolazione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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