Cassazione Penale, Sentenza n. 21466/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego, disposto dalla Direzione del carcere, della possibilità di ascoltare canali nazionali su frequenze FM (richiesta collegata al diritto all'informazione). In sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. il ricorrente denunciava, tra l'altro, nullità per mancata fissazione dell'udienza in contraddittorio e violazione di diritti costituzionali e convenzionali (diritto alla difesa, informazione, istruzione, divieto di trattamenti inumani o degradanti, parità di trattamento), deducendo violazioni di norme processuali (artt. 666, 678 c.p.p., art. 35-bis Ord. pen.) e di numerose disposizioni costituzionali e della CEDU
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Magistrato di Sorveglianza abbia correttamente utilizzato il potere di dichiarare l'inammissibilità del reclamo mediante decreto de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., essendo la domanda manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge e non richiedendo accertamenti di tipo cognitivo o valutazioni discrezionali. La Corte ha inoltre affermato che la circolare D.A.P. 2017, che limita l'accesso ai "principali canali della rete nazionale", è un provvedimento organizzativo volto a contemperare il diritto all'informazione con esigenze di ordine e controllo; la limitazione riguarda le modalita' di esercizio del diritto e non un diritto soggettivo pieno opponibile con reclamo giurisdizionale. Per tali ragioni il reclamo non aveva fumus di fondatezza e non andava instaurato il contraddittorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reclamo giurisdizionale a tutela dei diritti dei detenuti; il procedimento riproduce il modello della sorveglianza e consente il reclamo, ma non sempre comporta udienza se la domanda è manifestamente infondata
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità con decreto de plano quando l'istanza è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge senza necessità di contraddittorio
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata nel quadro delle norme sul procedimento di sorveglianza e di esecuzione cui si ispira il reclamo ex art. 35-bis
Regime penitenziario speciale del ricorrente, pertinente alla valutazione delle esigenze di sicurezza e organizzazione del DAP
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di fissare una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità non colpevole del ricorso; applicata per equo ristoro
Circolare D.A.P. 2017
Atto amministrativo di portata organizzativa che circoscrive l'accesso "ai principali canali della rete nazionale" al fine di contemperare il diritto all'informazione con esigenze di ordine e controllo; considerato legittimo e non idoneo a fondare un diritto soggettivo impugnabile con reclamo
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. richiamati nel ricorso: artt. 2, 3, 24, 25, 27, 33, 111)
Gli articoli sono stati invocati dal ricorrente per sostenere violazioni di diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non si fosse dimostrata una lesione di diritti soggettivi tali da rendere fondato il reclamo
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 3, art. 6 richiamati)
Richiamati a sostegno di censure su trattamenti inumani e sul diritto ad un equo processo; la Corte ha ritenuto le censure non fondate rispetto alla decisione amministrativa impugnata
Giurisprudenza di legittimità (sentenze citate: ex plurimis Cass. sez. I n. 23533/2020, n. 32279/2018, n. 876/2015, n. 35045/2013; sez. VII n. 373/2014)
Consolidato orientamento secondo cui il potere di declaratoria d'inammissibilità de plano va esercitato solo quando l'assenza delle condizioni di legge sia rilevabile ictu oculi e non richieda valutazioni discrezionali; inoltre i provvedimenti che disciplinano modalita' di esercizio di diritti rientrano nella discrezionalita' dell'Amministrazione penitenziaria
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione all'onere di ammenda e alla valutazione sulla colpa nell'aver proposto il ricorso; qui ha portato alla qualificazione dell'inammissibilità come non colpevole e alla commisurazione della somma
Massime di principio
- Il Magistrato di Sorveglianza può dichiarare l'inammissibilità del reclamo con decreto senza udienza quando la mancanza dei presupposti di legge sia manifestamente evidente e non richieda accertamenti o valutazioni discrezionali
- L'instaurazione del contraddittorio è necessaria solo se il reclamo presenta un fumus di fondatezza che impone accertamenti o valutazioni non immediatamente riscontrabili
- I provvedimenti organizzativi generali dell'Amministrazione penitenziaria (es. limitazioni all'accesso a canali radiotelevisivi) attengono spesso alla disciplina delle modalita' di esercizio dei diritti e rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione, non sempre traducendosi in un diritto soggettivo azionabile con reclamo giurisdizionale
- Il diritto all'informazione dei detenuti può essere bilanciato legittimamente con esigenze di ordine, disciplina e sicurezza carceraria; le limitazioni devono però rispettare il nucleo essenziale dei diritti fondamentali per non essere illegittime
- In caso di inammissibilità del ricorso non dovuta a colpa grave del ricorrente, può essere comunque disposta la condanna alle spese e un'ammenda equitativa secondo l'art. 616 c.p.p.
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