Ordinanza n. 163/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento prot. 4529 del 20.1.2026, a firma congiunta del Responsabile SUE e del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Battipaglia, recante la “sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un “complesso industriale per la produzione di manufatti cementizi prefabbricati”, in zona D - industriale del P.R.G.C. A.S.I. dell’agglomerato industriale di Battipaglia; 2) ove e per quanto di ragione, della deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I. di Salerno n. 14 del 30/10/2025, di adozione del “Piano Assetto delle Aree e dei Nuclei Industriali Agglomerato di Battipaglia”; 3) ove e per quanto di ragione dell'art. 14 (“Norme transitorie”) delle N.T.A. del “Piano Assetto delle Aree e dei Nuclei Industriali Agglomerato di Battipaglia” adottato con la predetta deliberazione del Consiglio Generale n. 14 del 30/10/2025, nella parte in cui ha inteso introdurre una misura di salvaguardia di 12 mesi dall'adozione del Piano consortile; 4) ove e per quanto di ragione, dell'art. 19 delle N.T.A. dello stesso “Piano Assetto delle Aree e dei Nuclei Industriali Agglomerato di Battipaglia” adottato con la stessa deliberazione del Consiglio Generale n. 14 del 30/10/2025, che ha ricompreso l'area di proprietà della ricorrente in “zona Tra3 - le aree agricole ordinarie di prossimità degli insediamenti”; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un complesso industriale in zona D del P.R.G.C. A.S.I., nonché, ove occorrente, gli atti di adozione del nuovo Piano consortile e relative norme transitorie e di zonizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (società proponente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale che aveva sospeso il procedimento di rilascio del permesso di costruire per un complesso industriale destinato alla produzione di manufatti cementizi prefabbricati. La sospensione era stata motivata dall’amministrazione comunale sulla base della ritenuta incompatibilità dell’intervento con la variante del Piano consortile ASI adottata dal Consorzio di Salerno, che aveva ricompreso l’area in zona Tra3, nonché con una pretesa misura di salvaguardia di dodici mesi prevista dall’art. 14 delle relative N.T.A. La ricorrente aveva inoltre contestato gli atti di pianificazione consortile e aveva presentato osservazioni chiedendo il mantenimento della destinazione industriale vigente o comunque una destinazione compatibile con il nulla osta insediativo già perfezionato. In sede cautelare il TAR ha rilevato, prima facie, profili di illegittimità del provvedimento comunale per la correlazione a misure di salvaguardia apparentemente prive di riscontro normativo nella pianificazione consortile e per l’eccentricità della sospensione rispetto a un modello legalmente tipizzato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Consorzio ASI, con deliberazioni del 31 marzo 2026, aveva accolto le osservazioni della società, ritipizzando le aree oggetto del nulla osta insediativo come zona Ip1 (ex D1), in luogo della zona Tra3, rendendole compatibili con l’utilizzo industriale perseguito, e aveva rilasciato il definitivo nulla osta di competenza. Sebbene il Comune non avesse ancora annullato in autotutela il provvedimento di sospensione, i presupposti della determinazione comunale risultavano pregiudicati dalle sopravvenienze procedimentali, imponendo una nuova valutazione. Il giudice ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento comunale e ordinato al Comune di riesaminare l’istanza di permesso di costruire alla luce dell’accoglimento delle osservazioni e degli atti consortili sopravvenuti. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito al 25 giugno 2026, anche per verificare l’esecuzione del riesame, compensando le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e il rito della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione degli effetti dell’atto e una misura propulsiva di riesame.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sopravvenuta modifica della pianificazione amministrativa e il rilascio del titolo o nulla osta di competenza possono privare di attualità i presupposti dell’atto comunale di sospensione del procedimento, imponendo all’amministrazione un riesame della determinazione alla luce del nuovo quadro procedimentale.
- La sospensione di un procedimento amministrativo deve trovare fondamento in un modello legalmente tipizzato e non può essere giustificata mediante il richiamo a misure di salvaguardia prive di adeguato riscontro normativo nella pianificazione applicata.
- Quando l’amministrazione competente alla pianificazione accoglie le osservazioni del privato, modifica la destinazione dell’area rendendola compatibile con l’intervento e rilascia il nulla osta di propria competenza, l’amministrazione procedente deve rivalutare il procedimento autorizzatorio ancora pendente tenendo conto di tali sopravvenienze.
- Il giudice amministrativo, nell’accogliere una domanda cautelare, può sospendere gli effetti dell’atto impugnato e ordinare contestualmente all’amministrazione il riesame dell’istanza, senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere.
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