Sentenza del 24/10/2016 n. 8046 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Coassicurazione - Esenzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che la delega alla gestione del contratto è elemento integrante della coassicurazione e ne rappresenta l'esecuzione. Di conseguenza, alle attività di gestione ed esecuzione del contratto si applica l'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972, che prevede l'esenzione dall'IVA per il complesso delle operazioni relative ai contratti di assicurazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini IVA delle attività svolte dal coassicuratore delegatario nella gestione ed esecuzione di un contratto di coassicurazione. Si discute, in particolare, se la delega conferita a uno dei coassicuratori costituisca parte integrante del contratto assicurativo e se le relative prestazioni rientrino nell'esenzione prevista per le operazioni di assicurazione.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono esenti dall'imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio.
L'esenzione IVA comprende non soltanto la stipulazione del contratto assicurativo, ma anche il complesso delle operazioni necessarie alla sua gestione ed esecuzione. La delega attribuita a uno dei coassicuratori, quando è parte integrante del rapporto di coassicurazione, rientra quindi nell'esenzione.
Massime di principio
- Nel contratto di coassicurazione, le attività affidate al coassicuratore delegatario per la gestione e l'esecuzione del rapporto possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative.
- Per stabilire l'esenzione non è decisivo il nome formale attribuito alla prestazione, ma il suo collegamento funzionale e diretto con il contratto di assicurazione.
- Le prestazioni che costituiscono parte integrante dell'esecuzione del contratto assicurativo devono essere valutate unitariamente rispetto all'operazione assicurativa principale.
- L'esenzione non si estende automaticamente a qualunque servizio amministrativo o organizzativo fornito a imprese assicurative: occorre verificare che l'attività sia effettivamente necessaria e strettamente connessa alla gestione o all'esecuzione del contratto.
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