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Sentenza

Sentenza del 24/10/2016 n. 2698 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - avviso di accertamento - lavoratore dipendente - contributi pensionistici - dichiarazione sostituto d'imposta successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro - non è attendibile - CUD - prospetti paga - sono sufficienti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione del reddito di lavoro dipendente e dei contributi pensionistici ai fini IRPEF. Il contribuente contestava l’attendibilità di una dichiarazione resa dal precedente datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, dopo la cessazione del rapporto e con finalità difensive rispetto al proprio operato. La questione era stabilire se tale dichiarazione potesse prevalere sul CUD e sui prospetti paga rilasciati al lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha affermato che alla dichiarazione del sostituto d’imposta resa successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro e finalizzata a giustificare il comportamento del datore non deve essere riconosciuta particolare ufficialità o attendibilità privilegiata. Ai fini dell’accertamento assumono invece rilievo il CUD e i prospetti paga consegnati al dipendente, poiché l’indicazione in tali documenti di dati non veritieri è sanzionata. La decisione, per il principio affermato, è favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF sui redditi di lavoro dipendente

    La determinazione del reddito imponibile e dei contributi pensionistici deve fondarsi su elementi documentali attendibili e coerenti con la documentazione fiscale e retributiva rilasciata al lavoratore.

  • Disciplina del sostituto d’imposta e della certificazione dei redditi

    Il CUD, o la relativa certificazione fiscale, e i prospetti paga costituiscono documenti rilevanti per verificare le somme corrisposte e le ritenute operate. Una dichiarazione successiva e resa dal sostituto con finalità meramente difensive non gode automaticamente di maggiore attendibilità.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23332/2010

    La Corte distingue tra documenti ordinariamente rilasciati al dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro e dichiarazioni successive, potenzialmente interessate, rese dal datore per difendere il proprio operato.

Massime di principio

  • In una controversia fiscale, la documentazione contemporanea ai fatti e ordinariamente rilasciata al contribuente, come certificazioni fiscali e buste paga, può essere considerata più attendibile di una dichiarazione successiva resa dalla controparte per giustificare il proprio comportamento.
  • La dichiarazione del sostituto d’imposta non è automaticamente incontestabile: il suo valore probatorio deve essere valutato insieme agli altri documenti e alle circostanze della sua formazione.
  • Quando esistono documenti ufficiali soggetti a obblighi e sanzioni, la loro difformità rispetto a una dichiarazione successiva richiede una specifica spiegazione e non può essere risolta attribuendo prevalenza automatica alla dichiarazione postuma.
  • Il principio è applicabile soprattutto quando il documento successivo proviene da un soggetto direttamente interessato all’esito della controversia e viene prodotto dopo la cessazione del rapporto o dopo l’insorgere del contenzioso.

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