Sentenza del 24/10/2016 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Deduzione per spese di pubblicità : antieconomicità e inerenza - caratteristiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto solo parzialmente la deducibilità dei costi sostenuti negli anni 2009 e 2010 per sponsorizzazioni sportive, pari rispettivamente a 20.000 euro e 17.333 euro. La contribuente ha sostenuto che la sponsorizzazione fosse reale, documentata e inerente all'attività d'impresa, comprendendo annunci allo stadio, striscioni, pubblicità sul giornalino delle squadre, presenza del marchio sulle divise e sui borsoni. Ha inoltre contestato la valutazione di antieconomicità effettuata dall'Ufficio, rilevando che la spesa avrebbe dovuto essere rapportata al fatturato e non al reddito d'impresa, nonché la mancata considerazione della documentazione prodotta. In via ulteriore, ha dedotto la nullità degli avvisi per sottoscrizione da parte di un funzionario privo di qualifica dirigenziale e di valida delega.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello della contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata l'effettiva esistenza della sponsorizzazione e ha riconosciuto la deducibilità dei costi, evidenziando che la pubblicità non si limitava agli annunci sonori e allo striscione, ma comprendeva ulteriori forme di diffusione del marchio. La dichiarazione del presidente della società sportiva, pur non avendo valore di testimonianza, è stata considerata quale elemento di riscontro insieme agli altri documenti. Quanto all'antieconomicità, il collegio ha affermato che essa può essere valutata dall'Amministrazione come indice di possibile carenza di inerenza, ma non determina automaticamente l'indeducibilità del costo. Inoltre, ha rilevato l'errore dell'Ufficio, che aveva rapportato la spesa al reddito anziché al fatturato aziendale. La censura sulla sottoscrizione degli avvisi è stata dichiarata inammissibile perché nuova in appello e comunque infondata. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 1.200 euro per le spese del grado.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
Le somme corrisposte, entro determinati limiti, a società e associazioni sportive dilettantistiche si considerano spese di pubblicità e propaganda.
La contribuente ha invocato la presunzione prevista dalla norma per sostenere la natura pubblicitaria delle somme corrisposte alla società sportiva. La sentenza valorizza soprattutto la prova concreta dell'effettiva sponsorizzazione e della diffusione del marchio.
Art. 108 del TUIR
La contribuente ha sostenuto che la disposizione, relativa alle spese di pubblicità e propaganda, fosse la norma speciale applicabile alla fattispecie.
Art. 109 del TUIR
L'Agenzia delle Entrate ha richiamato la norma in tema di inerenza e imputazione dei componenti negativi. La decisione considera centrale la verifica dell'inerenza, precisando però che l'antieconomicità non costituisce da sola una causa automatica di indeducibilità.
Art. 22810/2015 della Corte di Cassazione
La sentenza è richiamata per affermare la validità degli atti tributari sottoscritti da funzionari non dirigenti, purché ricorrano i presupposti di legge; nel caso concreto, la relativa censura è stata comunque dichiarata nuova e inammissibile in appello.
Massime di principio
- Una spesa di sponsorizzazione è deducibile quando l'impresa dimostra l'effettiva esecuzione delle attività pubblicitarie e il collegamento logico ed economico con l'attività d'impresa.
- L'antieconomicità può essere utilizzata dall'Amministrazione come indice per contestare l'inerenza, ma non è una categoria autonoma che comporti automaticamente l'indeducibilità del costo.
- La valutazione della proporzionalità della spesa pubblicitaria deve essere effettuata considerando il fatturato e il contesto complessivo dell'impresa, non soltanto il reddito imponibile o il risultato economico dell'esercizio.
- La mera sproporzione quantitativa tra costo e prestazione non è sufficiente, da sola, a dimostrare la non inerenza; occorrono ulteriori elementi concordanti, come l'inesistenza della prestazione, l'assenza di documentazione o la natura simulata dell'operazione.
- Per provare una sponsorizzazione è opportuno conservare contratto, fatture, fotografie, materiali promozionali, copie di giornalini, divise o altri supporti recanti il marchio, oltre a eventuali dichiarazioni dei soggetti coinvolti.
- Le dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario non hanno valore di prova testimoniale in senso tecnico, ma possono concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice.
- La libertà dell'imprenditore comprende anche scelte pubblicitarie non necessariamente ottimali o immediatamente redditizie, purché non risultino estranee, simulate o prive di qualsiasi razionalità economica rispetto all'attività esercitata.
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