Sentenza del 24/10/2016 n. 491 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
A.S.D. - Agevolazioni fiscali - Decadenza - Art.19 D.Lgs.158/15 -Ius superveniens - Applicabilità retroattiva in corso di giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva dichiarato l'associazione decaduta dal regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 perché aveva effettuato versamenti e pagamenti in contanti superiori alla soglia prevista dall'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999. Di conseguenza, aveva applicato il regime fiscale ordinario, recuperato IRES, IRAP e IVA per il 2011 e contestato le relative sanzioni. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 19 del D.Lgs. n. 158/2015, che ha eliminato la decadenza dalle agevolazioni quale conseguenza dei pagamenti non tracciabili, mantenendo soltanto la sanzione pecuniaria.
La decisione
La Commissione Tributaria ha applicato retroattivamente la disciplina più favorevole prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 158/2015, ritenendo applicabile il principio di legalità e favor rei dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997. Poiché gli avvisi di accertamento si fondavano esclusivamente sulla decadenza dal regime agevolato conseguente alla violazione delle modalità di pagamento, venuto meno tale effetto decadenziale è venuto meno anche il presupposto dell'intero recupero fiscale. Gli avvisi di accertamento sono stati quindi annullati. L'Agenzia delle Entrate potrà irrogare soltanto la sanzione prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 25, comma 5, legge n. 133/1999, nella formulazione originaria
L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (...) e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Nella versione applicabile originariamente, il mancato utilizzo di strumenti tracciabili per pagamenti e versamenti sopra soglia comportava sia la decadenza dal regime agevolato sia l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
Art. 19, D.Lgs. n. 158/2015
Soppressione delle parole relative alla decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991
La disposizione ha eliminato la decadenza dal regime fiscale agevolato come conseguenza automatica delle operazioni non tracciabili sopra soglia, conservando soltanto la sanzione pecuniaria.
Art. 3, D.Lgs. n. 472/1997
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo
Il principio del favor rei impone di applicare retroattivamente la disciplina sanzionatoria più favorevole quando il provvedimento non è ancora divenuto definitivo. Nel caso esaminato, la modifica normativa ha reso illegittima la decadenza già contestata.
Art. 11, D.Lgs. n. 471/1997
La violazione degli obblighi di tracciabilità continua a essere sanzionabile autonomamente, ma non determina più la perdita del regime fiscale agevolato.
Legge n. 398/1991
Il regime fiscale agevolato applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche non può essere revocato esclusivamente per pagamenti o versamenti non tracciabili sopra soglia, alla luce della disciplina sopravvenuta più favorevole.
Massime di principio
- Quando una norma successiva elimina o riduce una sanzione tributaria e il procedimento non è ancora definitivo, deve essere valutata l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole al contribuente.
- La violazione di un obbligo formale o di tracciabilità può continuare a comportare una sanzione pecuniaria, ma non necessariamente la perdita di un regime fiscale agevolato se la normativa successiva ha eliminato tale effetto.
- Se un avviso di accertamento si fonda esclusivamente su una conseguenza decadenziale successivamente abrogata, l'eliminazione della decadenza può far venir meno il presupposto dell'intero recupero d'imposta.
- L'annullamento dell'accertamento è possibile quando l'amministrazione non abbia contestato ulteriori violazioni autonome idonee, da sole, a giustificare la revoca del regime agevolato.
- Il principio del favor rei opera fino a quando l'atto sanzionatorio non sia divenuto definitivo; pertanto, la pendenza del giudizio consente normalmente di far valere lo ius superveniens più favorevole.
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