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Sentenza

Sentenza del 24/10/2016 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Accise - Fornitura gas naturale - Sospensione riscossione - Terremoto 1997- Rivalsa - Eccedenza indebitamente percepita fornitore - Non riversabile Erario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli avvisi di pagamento relativi alle accise sul gas naturale maturate nel periodo 30 settembre 1997-30 giugno 1999, durante la sospensione degli adempimenti tributari disposta a seguito del terremoto in Umbria. Ha contestato, tra l'altro, la propria legittimazione passiva, la prescrizione del credito, il valore dei propri precedenti versamenti e delle annotazioni di bilancio, nonché la pretesa dell'Amministrazione di ottenere anche il 60% delle accise che il fornitore aveva addebitato ai consumatori finali mediante rivalsa, pur non avendole versate all'Erario.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello solo parzialmente. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dall'entrata in vigore della legge n. 244/2007, che aveva reso esigibile la restituzione, e non dalla fine del periodo di sospensione. Ha riconosciuto la legittimazione passiva della S.p.A., considerando trasferite a essa le obbligazioni tributarie connesse alla continuità del servizio, e ha valorizzato i versamenti parziali e l'iscrizione del debito in bilancio. Ha però limitato la pretesa erariale al 40% delle accise sospese, al netto di quanto già versato, escludendo il riversamento del restante 60% indebitamente addebitato ai consumatori. Secondo il Collegio, i rapporti tra Stato e fornitore e tra fornitore e consumatore sono autonomi: una volta soddisfatto l'Erario per il 40% previsto dalla legge, l'eventuale eccedenza resta nell'ambito del rapporto civilistico tra fornitore e utenti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997, art. 14

    Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento e alla riscossione di imposte e tasse erariali e locali dovute dai soggetti residenti nei comuni interessati.

    La sospensione doveva essere interpretata in modo funzionale alla finalità di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma e riguardava anche l'addebito delle accise ai consumatori finali, non soltanto il versamento del fornitore all'Erario.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109

    La restituzione delle somme oggetto di sospensione doveva avvenire nella misura del 40%, senza oneri accessori aggiuntivi.

    La norma ha reso esigibile il credito erariale e ha fissato legislativamente il limite della restituzione dovuta dal fornitore al 40% delle accise sospese.

  • Decreto-legge n. 61/2008, art. 2, comma 1

    Restituzione delle somme sospese nella misura del 40%.

    La disposizione conferma il limite quantitativo del 40% applicabile alla ripresa dei versamenti tributari sospesi.

  • Decreto legislativo n. 546/1992, art. 57

    Il divieto di introdurre domande o eccezioni nuove in appello non è stato violato, perché la questione della legittimazione passiva era già stata esaminata in primo grado e in appello erano state soltanto sviluppate le argomentazioni collegate alla sentenza impugnata.

  • Norme in materia di prescrizione dei crediti per accise

    Termine quinquennale di prescrizione.

    Il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso concreto è decorso dall'entrata in vigore della legge n. 244/2007, poiché prima non esisteva un obbligo attuale di restituzione delle somme sospese.

Massime di principio

  • Quando una legge di definizione o recupero limita espressamente la restituzione di tributi sospesi a una percentuale, l'Amministrazione non può pretendere una quota superiore, salvo una specifica base normativa.
  • Nel sistema delle accise devono essere distinti il rapporto tributario tra fornitore e Stato e il rapporto di rivalsa tra fornitore e consumatore. L'eventuale indebito addebito al consumatore non determina automaticamente un credito erariale per l'intero importo.
  • La continuità del servizio, degli impianti e dei contratti può comportare il trasferimento delle obbligazioni tributarie dal precedente gestore al soggetto subentrante, anche senza dover qualificare formalmente l'operazione come successione universale.
  • Versamenti parziali, richieste di codici fiscali o identificativi e iscrizioni contabili in bilancio possono costituire elementi indiziari rilevanti del riconoscimento della posizione debitoria, pur non ampliando l'importo dovuto oltre quello previsto dalla legge.
  • La prescrizione di un credito tributario decorre, in linea generale, da quando il credito è concretamente esigibile; una precedente sospensione non fa necessariamente decorrere il termine se l'obbligo di restituzione viene istituito o quantificato solo successivamente.
  • Le somme indebitamente addebitate ai consumatori devono essere valutate nell'ambito del rapporto tra fornitore e utente. Se i consumatori non contestano tempestivamente l'addebito e l'Erario è già stato soddisfatto nella misura legalmente prevista, l'eccedenza non è automaticamente riversabile allo Stato.

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