Sentenza del 24/10/2016 n. 2089 - Comm. Trib. Prov. Genova
IVA - fatture recanti (erroneamente) IVA non dovuta - rimborso - termini - dies a quo - intervenuta conoscenza della non debenza dell'IVA: non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IVA erroneamente addebitata in fattura e successivamente versata all'Erario. Le fatture erano state emesse il 29 gennaio 2011; l'acquirente aveva contestato la non debenza dell'imposta con email del 25 gennaio 2013; il fornitore aveva presentato l'istanza di rimborso il 28 gennaio 2015. La questione riguardava la decorrenza del termine biennale per chiedere il rimborso e se la contestazione dell'acquirente potesse far decorrere il termine dalla conoscenza della non debenza o rimettere il fornitore in termini.
La decisione
La domanda di rimborso è stata considerata tardiva. In assenza di una disposizione specifica in materia di IVA erroneamente indicata in fattura, trova applicazione il termine generale di due anni previsto dall'art. 21 del codice del processo tributario, decorrente dal pagamento dell'imposta e non dalla successiva conoscenza della sua non debenza. La richiesta dell'acquirente di restituzione dell'IVA non interrompe né proroga il termine e non rimette il fornitore in termini per chiedere il rimborso all'Erario.
Norme richiamate
Art. 21 del codice del processo tributario
termine generale di due anni dal pagamento
In mancanza di una disciplina IVA specifica, il rimborso dell'imposta indebitamente versata deve essere richiesto entro due anni dal pagamento. Il termine non decorre dalla conoscenza, anche successiva, della non debenza dell'imposta.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di un'imposta versata indebitamente occorre verificare anzitutto l'eventuale disciplina speciale; in sua assenza si applica il termine generale previsto dalla normativa processuale tributaria.
- Il termine biennale decorre, in linea generale, dal pagamento dell'imposta all'Erario, non dalla data in cui il contribuente scopre che l'imposta non era dovuta.
- Le contestazioni o richieste di restituzione provenienti dal cliente non prorogano, interrompono né sospendono automaticamente il termine per il rimborso nei confronti dell'Erario.
- Chi emette una fattura con IVA non dovuta deve verificare tempestivamente la debenza dell'imposta e attivarsi per il rimborso entro il termine decorrente dal versamento, senza attendere eventuali contestazioni del cliente.
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