Sentenza del 24/10/2016 n. 2515 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Impugnazione di cartella di pagamento per illegittimità derivata - Domanda giudiziale del contribuente - interpretazione - richiesta di pronuncia sugli atti amministrativi presupposti - Difetto di giurisdizione del giudice tributario - Condizioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento relativa alla TIA 2005, notificata da Equitalia, deducendo: 1) l'erroneità dell'importo per l'inclusione dell'IVA, ritenuta non dovuta in ragione della natura tributaria della TIA; 2) l'illegittimità derivata della cartella perché il servizio di riscossione coattiva era stato affidato direttamente ad Equitalia dalla CSA senza una procedura a evidenza pubblica e senza che il Comune avesse trasferito alla CSA il potere di procedere alla riscossione coattiva. Il secondo motivo, pur formalmente rivolto contro la cartella, mirava sostanzialmente a ottenere una pronuncia principale sull'illegittimità dell'intero procedimento amministrativo di affidamento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Quanto all'IVA, ha ritenuto la contestazione inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta contro la precedente fattura, già ritenuta legittima con sentenza passata nel relativo giudizio; l'ha comunque giudicata infondata, richiamando l'assoggettamento all'IVA delle prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Quanto all'affidamento della riscossione, ha riconosciuto il difetto assoluto di giurisdizione del giudice tributario: la questione non era incidentale rispetto alla pretesa fiscale, ma riguardava direttamente la legittimità del procedimento amministrativo e doveva essere proposta davanti al giudice amministrativo. La M. S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese dei due gradi, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 3, comma 25, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
La norma è richiamata dal contribuente con riferimento alla necessità di una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento della riscossione.
La contestazione della mancata procedura a evidenza pubblica riguardava la legittimità dell'affidamento amministrativo del servizio, materia ritenuta estranea alla cognizione principale del giudice tributario.
Art. 3, comma 4, D.L. 30 settembre 2005, n. 203
La CSA lo richiama per sostenere la legittimità dell'affidamento diretto a Equitalia della riscossione coattiva.
La disposizione è stata invocata dalla resistente come base normativa dell'affidamento, ma la sentenza non ha deciso nel merito la legittimità amministrativa dell'operazione, dichiarando il difetto di giurisdizione tributaria.
Artt. 2, comma 3, e 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario può risolvere "in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione" e disapplicare, nei limiti dell'oggetto del giudizio, atti regolamentari o generali rilevanti e ritenuti illegittimi.
Il potere incidentale e di disapplicazione non consente al giudice tributario di pronunciarsi direttamente e principalmente sulla legittimità dell'intero procedimento amministrativo presupposto alla riscossione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3 e 4 e Tabella A, parte III
Il contribuente richiamava gli artt. 3 e 4; la Commissione richiama la Tabella A, parte III.
La Commissione ha ritenuto soggette a IVA le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, affermando che l'applicazione dell'imposta prescinde dalla natura tributaria o meno della TIA.
Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 5299 del 5 marzo 2009
Richiamata a sostegno dell'assoggettamento a IVA delle prestazioni di gestione dei rifiuti.
Costituisce precedente richiamato dalla Commissione per confermare la debenza dell'IVA sulle prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Massime di principio
- Il giudice tributario può valutare incidentalmente la legittimità di atti amministrativi presupposti solo quando ciò sia necessario per decidere sulla specifica pretesa fiscale e senza trasformare il giudizio in un'azione principale di annullamento dell'atto amministrativo.
- Se il contribuente contesta direttamente la legittimità dell'affidamento del servizio di riscossione, la competenza appartiene normalmente al giudice amministrativo; non è sufficiente qualificare la censura come illegittimità derivata della cartella.
- Le contestazioni relative a una fattura o a un atto impositivo già autonomamente impugnato e già deciso non possono, di regola, essere riproposte contro la successiva cartella, salvo specifici vizi propri della cartella o fatti sopravvenuti.
- Quando la cartella riproduce un importo già accertato in un precedente giudizio, il contribuente deve far valere tempestivamente le contestazioni sostanziali contro l'atto originario, non attendere la fase della riscossione.
- La ripartizione della giurisdizione dipende dal contenuto sostanziale della domanda: se si chiede l'annullamento della pretesa tributaria per vizi propri o per questioni incidentali, può essere competente il giudice tributario; se si chiede l'annullamento dell'intero procedimento amministrativo di affidamento, è competente il giudice amministrativo.
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