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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37490/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 121 e 178 c.p.p. e dell'art. 441, comma 5, c.p.p. per omessa acquisizione di una memoria e di documenti ritenuti essenziali per dimostrare l'estraneità ai fatti contestati (capo A, distrazione di somme); (2) ulteriore censura sull'esclusione della documentazione depositata in sede di richiesta di giudizio abbreviato e sulla ritenuta valutazione di tali atti come mera allegazione difensiva; (3) censura dell'art. 603-bis c.p.p. per diniego della rinnovazione istruttoria richiesta per una perizia, a fronte dell'incompletezza probatoria dovuta alla mancata acquisizione dei documenti; (4) richiamo al principio di vicinanza della prova, sostenendo che l'onere probatorio graverebbe su chi è più vicino alla prova e che all'imputato è stata sottratta la contabilità necessaria per difendersi.

La decisione

Rigetto integrale del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: i documenti non acquisiti erano stati depositati dopo la richiesta di giudizio abbreviato e, salvo sollecitazione ai sensi dell'art. 441, comma 5 c.p.p., non potevano essere acquisiti; la Corte territoriale ha comunque valutato la documentazione difensiva come allegazione e la motivazione di merito è risultata congrua, esclusa la necessità dell'acquisizione ai fini della decisione. I terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per mancata specifica critica della motivazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla fase dibattimentale e sulle modalità di formazione della prova; la Corte verifica la correttezza della decisione in rito quale giudice dei presupposti della decisione stessa.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione alla rappresentazione e acquisizione di atti e documenti nel processo penale; utilizzato nel quadro delle censure sulla non acquisizione documentale.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Principale norma richiamata: stabilisce che, dopo la richiesta di giudizio abbreviato, non possono essere acquisite ulteriori prove documentali o orali, salvo che l'imputato solleciti l'esercizio dei poteri del giudice ai sensi dello stesso comma. La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dei documenti depositati successivamente alla richiesta di rito abbreviato.

  • art. 603-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per genericità e per mancata indicazione puntuale della necessitaà e dell'utilità probatoria, rilevando che la richiesta di rinnovazione non può essere generica.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti dell'impugnazione in Cassazione rispetto ai motivi ammessi; il ricorso era articolato nei limiti consentiti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Se si chiede il giudizio abbreviato, qualsiasi documento o prova nuova depositata dopo la richiesta non sarà acquisibile salvo formale sollecitazione al giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p.; pertanto, produrre documenti utili prima della richiesta del rito abbreviato o richiedere espressamente al giudice la loro acquisizione è determinante.
  • Quando si censura l'esclusione di prove in Cassazione occorre dimostrare puntualmente la necessità e l'attinenza di quelle prove rispetto ai fatti decisivi: censure generiche sull'incompletezza probatoria sono inammissibili o destinate a fallire.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (perizia, prova testimoniale ecc.) deve essere specifica e motivata rispetto ai profili probatori non esplorati; l'insufficienza di materiale probatorio invocata in termini generici non è sufficiente.
  • Il principio di 'vicinanza della prova' non autorizza automatismi: l'onere della prova va comunque esercitato con atti processuali idonei e tempestivi; l'asserita impossibilità dell'imputato a produrre documenti deve essere documentata e collegata a richieste processuali specifiche.
  • In sede di legittimità la Corte è giudice anche dei presupposti delle decisioni in rito; pertanto, l'erronea applicazione di norme processuali può essere sindacata indipendentemente dalla motivazione concretamente adottata dal giudice di merito.

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