Cassazione Penale, Sentenza n. 37490/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 121 e 178 c.p.p. e dell'art. 441, comma 5, c.p.p. per omessa acquisizione di una memoria e di documenti ritenuti essenziali per dimostrare l'estraneità ai fatti contestati (capo A, distrazione di somme); (2) ulteriore censura sull'esclusione della documentazione depositata in sede di richiesta di giudizio abbreviato e sulla ritenuta valutazione di tali atti come mera allegazione difensiva; (3) censura dell'art. 603-bis c.p.p. per diniego della rinnovazione istruttoria richiesta per una perizia, a fronte dell'incompletezza probatoria dovuta alla mancata acquisizione dei documenti; (4) richiamo al principio di vicinanza della prova, sostenendo che l'onere probatorio graverebbe su chi è più vicino alla prova e che all'imputato è stata sottratta la contabilità necessaria per difendersi.
La decisione
Rigetto integrale del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: i documenti non acquisiti erano stati depositati dopo la richiesta di giudizio abbreviato e, salvo sollecitazione ai sensi dell'art. 441, comma 5 c.p.p., non potevano essere acquisiti; la Corte territoriale ha comunque valutato la documentazione difensiva come allegazione e la motivazione di merito è risultata congrua, esclusa la necessità dell'acquisizione ai fini della decisione. I terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per mancata specifica critica della motivazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alle censure sulla fase dibattimentale e sulle modalità di formazione della prova; la Corte verifica la correttezza della decisione in rito quale giudice dei presupposti della decisione stessa.
Invocato in relazione alla rappresentazione e acquisizione di atti e documenti nel processo penale; utilizzato nel quadro delle censure sulla non acquisizione documentale.
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Principale norma richiamata: stabilisce che, dopo la richiesta di giudizio abbreviato, non possono essere acquisite ulteriori prove documentali o orali, salvo che l'imputato solleciti l'esercizio dei poteri del giudice ai sensi dello stesso comma. La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dei documenti depositati successivamente alla richiesta di rito abbreviato.
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per genericità e per mancata indicazione puntuale della necessitaà e dell'utilità probatoria, rilevando che la richiesta di rinnovazione non può essere generica.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti dell'impugnazione in Cassazione rispetto ai motivi ammessi; il ricorso era articolato nei limiti consentiti dalla disposizione.
Massime di principio
- Se si chiede il giudizio abbreviato, qualsiasi documento o prova nuova depositata dopo la richiesta non sarà acquisibile salvo formale sollecitazione al giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p.; pertanto, produrre documenti utili prima della richiesta del rito abbreviato o richiedere espressamente al giudice la loro acquisizione è determinante.
- Quando si censura l'esclusione di prove in Cassazione occorre dimostrare puntualmente la necessità e l'attinenza di quelle prove rispetto ai fatti decisivi: censure generiche sull'incompletezza probatoria sono inammissibili o destinate a fallire.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (perizia, prova testimoniale ecc.) deve essere specifica e motivata rispetto ai profili probatori non esplorati; l'insufficienza di materiale probatorio invocata in termini generici non è sufficiente.
- Il principio di 'vicinanza della prova' non autorizza automatismi: l'onere della prova va comunque esercitato con atti processuali idonei e tempestivi; l'asserita impossibilità dell'imputato a produrre documenti deve essere documentata e collegata a richieste processuali specifiche.
- In sede di legittimità la Corte è giudice anche dei presupposti delle decisioni in rito; pertanto, l'erronea applicazione di norme processuali può essere sindacata indipendentemente dalla motivazione concretamente adottata dal giudice di merito.
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