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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15584/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Il titolare di un'impresa individuale aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal danneggiamento di due frigoriferi da bar in acciaio inox affidati a un vettore per la consegna a un destinatario. In primo grado il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda; in appello il Tribunale aveva riformato la decisione dichiarando l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita nei confronti della società chiamata in causa e, separatamente, la carenza di legittimazione passiva della società originariamente convenuta. Con il ricorso per cassazione si denunciava la violazione dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, sostenendo che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita spetti solo al convenuto originario e non anche al terzo chiamato in garanzia, essendo le condizioni di procedibilità di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione estensiva. Il ricorrente richiamava inoltre la natura di deroga al diritto di azione ex art. 24 Cost. e la distinzione tra rapporto processuale principale e rapporto instaurato con la chiamata in garanzia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal Tribunale per il mancato esperimento della negoziazione assistita nei confronti della società terza chiamata, rilevando che la legittimazione a eccepire l'improcedibilità è riservata dalla legge al convenuto originario e non si estende al terzo chiamato in garanzia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale profilo e ha rinviato al Tribunale di Avellino in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 132/2014

    la legittimazione a eccepire l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita spetta esclusivamente al convenuto originario e non al terzo chiamato in garanzia

  • l. n. 162/2014

    norma di conversione del d.l. n. 132/2014 richiamata quale disciplina della negoziazione assistita

  • art. 24 Cost.

    la condizione di procedibilità è una deroga al diritto di azione e, come tale, non può essere interpretata estensivamente

  • art. 5 d.lgs. n. 28/2010

    la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità finalizzata alla composizione conciliativa della lite e va applicata senza trasformarla in un ostacolo disfunzionale all'accesso alla giustizia

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 28/2010

    il mediatore deve adoperarsi per favorire il raggiungimento dell'accordo amichevole tra le parti

  • art. 11 d.lgs. n. 28/2010

    disciplina il verbale di accordo e la proposta di conciliazione da parte del mediatore

  • artt. 185 e 185-bis c.p.c.

    richiamati quale espressione del potere-dovere del giudice di favorire la conciliazione nel corso del processo

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Le condizioni di procedibilità che limitano il diritto di azione devono essere interpretate in modo strettamente letterale e non possono essere estese a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
  • Nel sistema della negoziazione assistita, la legittimazione a sollevare l'eccezione di improcedibilità compete al convenuto originario, non al terzo chiamato in garanzia, che non assume quella qualità rispetto alla domanda dell'attore.
  • La chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo e distinto rispetto alla controversia principale; da ciò non deriva automaticamente l'estensione al terzo di tutte le facoltà difensive riconosciute al convenuto originario.
  • Le discipline della mediazione e della negoziazione assistita devono essere lette in chiave funzionale: perseguono la composizione bonaria della lite e il risparmio di risorse giurisdizionali, ma non possono essere piegate a risultati che ostacolino irragionevolmente l'accesso alla tutela giurisdizionale.
  • Nel corso del processo il giudice conserva un generale potere di favorire la conciliazione tra le parti, anche indipendentemente dagli strumenti precontenziosi obbligatori.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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