Ordinanza n. 3331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 2015/2026, limitatamente all’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (farmacie appellate)
Prevale il privato
La controversia
Le cinque farmacie hanno proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva riunito e respinto tre appelli del Comune di Caserta, condannando quest’ultimo al pagamento di 3.000 euro per le spese di lite in favore di ciascuna parte costituita, salvo la Regione Campania. L’istanza deduceva che il difensore delle farmacie, costituitosi con un unico atto difensivo nei tre giudizi e dichiaratosi antistatario, aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore, ma tale statuizione era stata omessa nel dispositivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto esperibile il procedimento di correzione degli errori materiali per la mancata pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese e ha riconosciuto la legittimazione del difensore, poiché la richiesta era stata specificamente formulata nel giudizio. Tuttavia, ha escluso l’integrale accoglimento della richiesta nella misura riferita separatamente a ciascuna farmacia: le cinque farmacie avevano la medesima posizione processuale, erano state difese da un unico avvocato e mediante i medesimi atti, sicché costituivano un’unica parte processuale ai fini della rifusione delle spese. L’istanza è stata quindi accolta nei limiti precisati, disponendo l’aggiunta al dispositivo della sentenza della distrazione di complessivi 3.000 euro in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata ordinata l’annotazione della correzione ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
In caso di mancata pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.
La mancata pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese può essere corretta mediante il procedimento per errore materiale; il difensore è legittimato a promuoverlo se aveva formulato la richiesta nel giudizio.
La correzione deve essere annotata dalla Segreteria sull’originale della sentenza.
Massime di principio
- La mancata pronuncia, nel dispositivo della sentenza, sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, purché la richiesta sia stata specificamente formulata nel giudizio definito dalla sentenza.
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese e si sia dichiarato antistatario è legittimato a proporre l’istanza di correzione volta a colmare l’omessa statuizione sul punto.
- Quando più parti private, aventi la medesima posizione processuale, siano difese da un unico avvocato con un unico atto e mediante identici atti difensivi, esse costituiscono un’unica parte processuale ai fini della liquidazione e della rifusione delle spese di lite; non spetta quindi una distinta liquidazione integrale per ciascuna di esse.
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