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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04245/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia dell'impugnante. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'orientamento secondo cui l'art. 616 c.p.p. si applica a tutte le ipotesi di inammissibilità, comprese quelle derivanti da rinuncia all'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 14 maggio 2024. Prima della decisione, in data 2 settembre 2024, il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso e ha applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non consente di individuare il reato oggetto del giudizio di merito, né altre doglianze specifiche del ricorso, poiché l'ordinanza si fonda esclusivamente sulla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La norma sulla condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende si applica a tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso, senza distinzione tra le diverse cause, inclusa la rinuncia all'impugnazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato come ipotesi di inammissibilità del ricorso a cui si aggiunge, secondo la Corte, l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

  • art. 591 c.p.p.

    La rinuncia all'impugnazione è ricompresa tra le ipotesi di inammissibilità pronunciate ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende può essere pronunciata anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia all'impugnazione.
  • L'art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, sicché la sanzione pecuniaria ivi prevista opera anche nelle ipotesi ricondotte all'art. 591 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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